
I lavori di ristrutturazione edilizia sono stati interessati da continui interventi legislativi, soprattutto ad opera del governo. In questi ultimi anni, infatti, per dare una spinta ad un settore economico particolarmente colpito dalla crisi, si sono succeduti interventi volti a modificare e ad ampliare i benefici fiscali concessi a quanti pongono in essere interventi di ristrutturazione edilizia.
Nell’articolo pubblicato il 14/01/2014 – “Legge di stabilità 2014: le detrazioni per ristrutturazioni edilizie” – ho esposto in maniera esaustiva le novità contenute nella legge di stabilità per il 2014 ed ho illustrato nel dettaglio la tipologia di lavori che possono fruire delle detrazioni fiscali e le condizioni per poter usufruire di dette detrazioni.
Dopo il successo che ha riscosso l’articolo presso il pubblico della rete, con ben 168 commenti, con questo articolo vorrei offrire ai lettori un approfondimento relativo all’imponibilità Iva dei lavori di ristrutturazione edilizia.
Dopo il successo che ha riscosso l’articolo presso il pubblico della rete, con ben 168 commenti, con questo articolo vorrei offrire ai lettori un approfondimento relativo all’imponibilità Iva dei lavori di ristrutturazione edilizia.
Nel presente articolo, allora, affronteremo il caso specifico dell’Iva da applicare ai lavori di ristrutturazione edilizia e al relativo materiale acquistato.
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono:
– i lavori devono riguardare immobili residenziali (quindi case di abitazione e non opifici industriali, capannoni o rimesse e garage);
– i lavori devono consistere in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– l’Iva agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione (cioè sui lavori eseguiti dalla ditta).
– i lavori devono consistere in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– l’Iva agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione (cioè sui lavori eseguiti dalla ditta).
Collegando queste condizioni ai requisiti per poter fruire delle detrazioni fiscali sulle spese per ristrutturazione edilizia, allorasi può concludere che l’Iva agevolata al 10% si applica ai lavori eseguiti dalla ditta e regolarmente fatturati, lavori che devono consistere in manutenzione ordinaria (qui la detrazione è concessa solo se tali interventi riguardano parti comuni di edifici residenziali) e manutenzione straordinaria(detrazioni fiscali fruibili se eseguiti sia sulle parti comuni del condominio che sulle singole unità abitative).
La normativa, poi, chiarisce quale sia l’Iva da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione.
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva al 10%solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera.
Un caso particolare è rappresentato dai cd. “beni di valore significativo”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico.
I beni significativi sono stati espressamente individuati daldecreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati daldecreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio:
Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
Costo dei beni significativi = euro 12.000
Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
– sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
– sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 – 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
Costo dei beni significativi = euro 12.000
Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
– sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
– sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 – 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
– ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
– ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare, di questi lavori:
– prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione.
– acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
– prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione.
– acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
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172 Commenti per L’Iva sui lavori di ristrutturazione edilizia
14/09/2014 alle 07:02
Grazie in anticipo
15/09/2014 alle 09:03
09/02/2015 alle 23:22
ho letto con interesse e ho un dubbio relativo alla sua risposta al post del 14/09: l’aliquota al 10% non è applicabile alle prestazioni professionali (architetto, progettista). L’agenzia specifica esplicitamente che non lo è per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre non lo esplicita sulle ristrutturazioni. Lei fa riferimento ad un particolare chiarimento in merito da parte dell’agenzia delle entrate: mi potrebbe gentilmente dare maggiori dettagli? In quale legge è consultabile questo dettaglio? Grazie mille anticipatamente, Raffaella
10/02/2015 alle 17:56
La legge di riferimento è, naturalmente, il decreto Iva DPR 633/72.
Trova un utile dettaglio nella guida redatta dall’Agenzia delle Entrate.
15/09/2014 alle 11:13
dall’articolo mi pare di capire che il committente non possa comprare i materiali (non finiti) con iva agevolata e farli mettere in opera, perché si abbia ristrutturazione i materiali e le prestazioni devono essere fatturati dalla ditta è giusto?
nel caso in cui invece un’impresa sistematicamente abbia fatto interventi facendo acquistare i materiali al committente questi che ha acquistato con iva agevolare rischia il recupero dell’iva ed anche la contestazione della relativa detrazione?
17/09/2014 alle 09:28
La motivazione è semplice: in questo modo si evita che il privato possa acquistare materiali che non saranno utilizzati per i lavori di ristrutturazione, usufruendo così di una agevolazione Iva non prevista.
Proprio da ciò discende anche la disciplina sanzionatoria: nel caso di controlli, i soggetti interessati al recupero dell’imposta evasa saranno – solidarmente – colui che ha emesso fattura con Iva agevolata e il privato che ha acquistato.
17/09/2014 alle 16:01
gentilissimo; infatti alla stessa conclusione ero arrivata anch’io, senza contare la diversa incidenza anche sugli studi settore per un’azienda che acquista e mette in opera e l’azienda che fattura solo manodopera… ma evidentemente poi ognuno interpreta come meglio fa comodo.
19/09/2014 alle 09:51
avrei un quesito sull’applicazione dell’IVA agevolata nel caso di SCIA con ristrutturazione edilizia.
Se in Comune viene presentata da me in quanto proprietaria, il mio compagno, con cui ho stipulato e registrato un contratto di comodato d’uso gratuito per poter fruire delle detrazioni sulla ristrutturazione, ha diritto all’IVA agevolata al 10% sia sulla manodopera che sull’acquisto diretto dal fornitore dei beni finiti?
C’è una legge/normativa/circolare che stabilisce questa questione?
Grazie per il chiarimento
22/09/2014 alle 08:40
Avendo il suo compagno stipulato con lei un contratto di comodato gratuito e registrato, egli può fruire delle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Quindi, sarà il suo compagno che dovrà stipulare il contratto di appalto con la ditta che eseguirà i lavori.
A questo punto, per poter usufruire anche dell’agevolazione Iva al 10%, il materiale per i lavori di ristrutturazione dovranno essere comprati dalla ditta che poi addebiterà il costo al suo compagno, titolare del contratto di appalto e soggetto che realmente esegue i lavori sull’immobile e sostiene le spese.
18/11/2014 alle 18:55
19/11/2014 alle 18:24
E’ fondamentale però che i lavori vengano eseguiti totalmente tramite conferimento di appalto ad una ditta, la quale dovrà provvedere pure all’acquisto dei materiali.
Per usufruire dell’Iva agevolata dovrà inoltrare alla ditta una dichiarazione firmata in cui certifica il possesso dei requisiti.
20/11/2014 alle 12:28
20/11/2014 alle 17:06
Attraverso un contratto di appalto con la ditta che esegue i lavori, è possibile far acquistare tutto il materiale alla ditta e godere comunque dell’Iva agevolata al 10%.
Naturalmente la ditta le girerà il costo del materiale in fattura, oltre alla propria prestazione.
06/12/2014 alle 17:45
09/12/2014 alle 18:37
Affinchè l’agevolazione Iva al 10% sia fruibile per intero, è però necessario che i lavori siano configurabili come ristrutturazione edilizia, e non come manutenzione straordinaria.
Le opere di ristrutturazione edilizia sono quelle che permettono di trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
09/12/2014 alle 23:26
grazie molte
Mirko
10/12/2014 alle 12:44
Per i materiali edili può usufruire dell’Iva agevolata al 10%, quindi mediante una sua dichiarazione anche la ditta può acquistare i materiali al 10%.
Per i beni finiti il discorso è diverso, in quanto l’agevolazione Iva al 10% si conteggia solo sulla differenza tra il valore complessivo del lavoro e il valore dei beni finiti.
10/12/2014 alle 17:42
11/12/2014 alle 12:05
15/12/2014 alle 10:50
Complimenti per il sito, chiaro e fatto molto bene.
Grazie e buon lavoro
Luca
15/12/2014 alle 18:06
1) Iva agevolata al 10% = spetta nel caso in cui si facciano lavori di ristrutturazione edilizia, alle condizioni esposte nell’articolo.
2) Detrazione fiscale del 50% = riguarda la possibilità di detrarre dal reddito personale una quota (pari al 50%) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione si usufruisce in 10 rate annue di pari importo.
Nel suo esempio, il coniuge che sostiene effettivamente le spese per la ristrutturazione, anche se non è proprietario dell’immobile, può beneficiare della detrazione fiscale del 50%.
16/12/2014 alle 10:02
Grazie per il servizio che offre
buona giornata
Luca
16/12/2014 alle 19:29
Grazie
17/12/2014 alle 12:04
Possono usufruire dell’Iva agevolata al 10% solo se acquistati dalla ditta, come specificato nell’articolo.
19/12/2014 alle 14:37
stiamo ristrutturando casa, manutenzione straordinaria in edilizia libera. Una parte degli impianti sono stati fatti da noi in economia. Le opere murarie vengono effettuate dalla ditta che ci fattura al 10%. L’impianto di riscaldamento a pannelli radianti viene eseguito e faturato dall’idraulico il quale può fatturare anche lui sempre al 10% giusto?
19/12/2014 alle 16:15
19/12/2014 alle 21:35
22/12/2014 alle 18:24
Anche se la fornitura viene posta in essere attraverso la ditta appaltatrice, l’Iva sul parquet è da applicarsi con l’aliquota ordinaria.
20/12/2014 alle 12:17
ho eseguito lavori di sostituzione di impianto di condizionamento con pompa di calore, presso un laboratorio di proprieta’ loro, di una societa’ di persone SNC.
L’ apparecchiatura l’ ho fatta fatturare direttamente a loro con IVA 22%, ed io mi sono occupato della sostituzione.
Siccome gli hanno detto che come soci possono fare la detrazione 50% , allo studio devo fatturare con IVA agevolata oppure ordinaria?
Grazie.
22/12/2014 alle 18:28
23/12/2014 alle 12:40
il prossimo anno effettueremo i lavori di ristrutturazione del nostro appartamento di proprietà, e in particolare: rifacimento impianto elettrico, impianto riscaldamento, impianto idrico, pavimenti e rivestimenti, sostituzione infissi esterni, porte interne e mobili. Leggevo che la legge di stabilità per il 2015 ha confermato la detrazione al 65% sugli infissi, al 50% sulla ristrutturazione, il rimborso fino a 10 mila euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e l’iva al 4% sulla ristrutturazione. E’ corretto? E l’IVA al 4% su cosa si applica esattamente, tutto o solo mano d’opera? Sui materiali, le porte e i mobili da inserire nell’appartamento oggetto di ristrutturazione, l’IVA a quanto ammonta?
Grazie e buone feste
29/12/2014 alle 10:34
Il bonus è del 50% per i lavori di ristrutturazione e del 65% per i lavori di risparmio energetico.
Su questi lavori è ammesso il beneficio dell’Iva al 10%, alle condizioni illustrate nell’articolo.
L’Iva al 4% spetta solo se i lavori riguardano l’abitazione principale e sia un immobile non di lusso. In questo caso è necessaria una dichiarazione del proprietario da consegnare alla ditta che, in appalto, esegue i lavori.
28/12/2014 alle 16:02
devo eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria e per fare tali lavori necessito di 3 imprese. Ognuna di esse può fatturare la manodopera e i materiali con iva al 10% per i lavori che gli competono autonomamente? o necessito di un committente principale che instaurerà dei contratti di subappalto con le altre imprese? Grazie Paola
29/12/2014 alle 10:31
L’agevolazione dell’Iva al 10%, invece, non è ammessa nel caso di rapporti di subappalto.
29/12/2014 alle 15:16
Posso agevolarmi dell’IVA al 10%.
Grazie e buone feste.
Lucia
29/12/2014 alle 18:43
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui è il coniuge convivente a sostenere la spesa, anche se l’immobile è di proprietà dell’altro coniuge.
29/12/2014 alle 19:42
volevo chiedere un chiarimento in merito alla riduzione dell’IVA al10%. Sto ristrutturando l’appartamento che ho comprato, non c’è nulla e quindi devo far fare l’impianto idraulico, elettrico ed infissi con due ditte diverse (idraulico e muratore). Per avere diritto all’IVA ridotta compro io i sanitari, piastrelle oppure pago tutto alla ditta che mi fa i lavori? E che cosa devo scrivere nei bonifici solo acconti e/o avanzamento lavori?
Grazie Silvana
30/12/2014 alle 18:05
Per quanto riguarda i materiali, bisogna distinguere.
I materiali necessari ad eseguire le opere (malta, cemento etc.) possono usufruire dell’Iva al 10% purchè acquistati dalla ditta che esegue i lavori nell’ambito di un regolare contratto di appalto.
I beni finiti (infissi, rubinetteria, piastrelle) possono usufruire dell’Iva al 10% sempre che siano acquistati dalla ditta che esegue i lavori, ma in questo caso l’Iva agevolata si potrà applicare solo sulla differenza tra il valore complessivo dei lavori e il valore dei beni acquistati. Nell’articolo da me scritto è riportato un chiaro e semplice esempio che spiega ciò.
Le consiglio di fornire alle ditte che eseguono i lavori una sua dichiarazione con la quale richiede l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%.
31/12/2014 alle 10:49
06/01/2015 alle 16:18
07/01/2015 alle 10:11
L’agevolazione riguarda i servizi, cioè il lavoro eseguito dalla ditta appaltatrice dei lavori.
Per i materiali, nel suo caso parliamo di manutenzione, l’agevolazione spetta solo se questi sonon acquistati direttamente dalla ditta, con le regole illustrate nell’articolo.
09/01/2015 alle 09:01
Inoltre anche per il falegname dovro’ presentare la documentazione al Comune per informare deilavori che lo stesso deve effettuare nel mio immobile? Grazie
09/01/2015 alle 17:43
Inoltre, la cucina non rientra neanche nel concetto di beni significativi, così come individuati dal DM 29/12/1999.
Per quanto riguarda eventuali comunicazioni da fare al comune, questi lavori dovrebbero rientrare nelle comunicazioni ordinarie da lei già fatte. Se così non è, le consiglio di informarsi direttamente con l’ufficio tecnico del comune.
13/01/2015 alle 13:33
14/01/2015 alle 12:20
Le ricordo che l’Iva agevolata si applica sui lavori eseguiti dalla ditta e non sui materiali. Per quanto riguarda i materiali, la rimando a quanto specificato nell’articolo
15/01/2015 alle 10:45
15/01/2015 alle 16:18
In merito all’acquisto, non trattandosi di beni significativi, l’acquisto deve essere fatto dalla ditta appaltatrice.
18/01/2015 alle 11:16
19/01/2015 alle 12:21
Quindi può usufruire dell’Iva agevolata.
20/01/2015 alle 13:24
20/01/2015 alle 15:53
Per i beni finiti, quei beni cioè che pur essendo incorporati nell’immobile conservano la loro individualità, si può applicare l’Iva al 10%, sia nel caso in cui l’acquisto venga effettuato dalla ditta, sia nel caso in cui ad acquistare i prodotti provveda direttamente il proprietario dell’immobile.
Nel suo caso, l’impianto di sicurezza, pur essendo elencato tra i beni significativi di cui al decreto 29/12/99, è anche un bene finito, perchè in qualsiasi momento lo si può togliere dall’immobile ed installarlo in un altro edificio. Per questa ragione, esso può usufruire dell’Iva agevolata al 10%.
20/01/2015 alle 19:24
È stato detto e ridetto più volte: per il pavimento (quindi anche il parquet) e le piastrelle per i rivestimenti dei bagni, l’IVA può essere al 10% solo se l’acquisto è fatto dalla ditta appaltatrice. La Ditta a sua volta li pagherà con Iva al 10%, in virtù della mia autodichiarazione che gli ho fornito. Un dubbio, quando Lei afferma “nell’ambito di un regolare contratto d’appalto”. Cosa prevede la legge? È sufficiente la scrittura privata fra le parti (non dal notaio e non registrata)? Ed inoltre, per le detrazioni fiscali (50%), l’Agenzia delle entrate, in caso di verifica, richiede copia del “regolare contratto d’appalto”?
Grazie infinite.
21/01/2015 alle 18:45
Essendo un accordo di natura patrimoniale, è consigliabile che questo venga redatto per iscritto tra le parti contraenti. E per questo va bene la scrittura privata.
L’eventuale registrazione del contratto è lasciata alla libera disponibilità delle parti. Il vantaggio di una registrazione è la “data certa”, ossia rendere quell’atto opponibile anche a terzi soggetti estranei al rapporto tra soggetto appaltante e ditta appaltatrice.
Per intenderci: la registrazione del contratto potrebbe essere utile per dimostrare all’Agenzia delle Entrate la data di inizio lavori, la tipologia dei lavori effettuati e il corrispettivo pattuito.
Infatti, in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate inerente le detrazioni fiscali del 50%, è necessario produrre il contratto di appalto.
20/01/2015 alle 21:52
Chi mi fornisce e pone in opera le finestre e le persiane con quale aliquota mi deve fatturare?
Grazie
21/01/2015 alle 18:40
22/01/2015 alle 17:47
23/01/2015 alle 09:58
Se, invece, i lavori sono stati denunciati come “ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o restauro”, allora potrà procedere anche lei personalmente all’acquisto del materiale con Iva al 10%.
23/01/2015 alle 17:09
P.S. ho scritto anche all’Agenzia delle entrate ma nessuna risposta.
26/01/2015 alle 10:10
Per quanto riguarda l’Iva al 10%, i beni che lei intende acquistare sono definiti “beni significativi”. Nel caso in cui i lavori siano denunciati come manutenzione, allora l’acquisto dei beni significativi deve essere effettuato dalla ditta che esegue i lavori, e l’Iva al 10% sarà calcolata non sull’intero importo dei beni, ma solo sulla differenza tra il valore dei beni e il valore complessivo dei lavori. Se acquista lei i beni, non può godere dell’Iva al 10%.
Se, invece, i lavori sono denunciati come ristrutturazione, allora per quei beni è ammessa l’iva agevolata al 10% anche nel caso in cui sia lei personalmente ad acquistarli.
Seconda questione: le detrazioni fiscali al 50%.
La detrazione spetta per le spese sostenute nell’anno 2015 per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. L’acquisto deve essere documentato da fattura intestata a colui che usufruisce delle detrazioni, e la fattura deve essere saldata a mezzo bonifico bancario speciale (le banche hanno già un format precompilato).
26/01/2015 alle 12:13
26/01/2015 alle 18:22
Sullo stesso acquisto, purchè fatturato a lei e pagato con bonifico bancario, potrà usufruire delle detrazioni fiscali del 50% in aggiunta al costo sostenuto per la manodopera.
26/01/2015 alle 20:48
27/01/2015 alle 09:40
Controlli il suo documento e verifichi la natura dei lavori.
Se, come presumo, si tratta di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’acquisto dei materiali può beneficiare dell’Iva al 10% solo se effettuato dalla ditta che esegue i lavori. Se compra lei personalmente il materiale, non ha diritto all’Iva al 10%.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali del 50%, può usufruire dell’agevolazione anche se acquista lei il materiale, purchè la fattura sia a lei intestata e saldata a mezzo bonifico bancario speciale (le banche hanno già predisposto un format per questo tipo di bonifici).
27/01/2015 alle 10:27
27/01/2015 alle 18:32
In ogni caso, il riferimento normativo è il DPR 633 del 1972, tabella A, parte III.
23/01/2015 alle 20:20
Stiamo inoltrando la DIA.
Ma io proprietario posso avere l’agevolazione dell’IVA al 10%?
Posso avere l’agevolazione fiscale del 50%
Essendo l’appartamento affittato arredato, e dovendo aggiornare alcuni mobili, tra cui la cucina, posso usufruire del bonus mobili?
Grazie
26/01/2015 alle 10:15
L’iva agevolata spetta sui lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e restauro. Nel suo caso lei può usufruire dell’Iva agevolata al 10%, alle condizioni e con i limiti illustrati nell’articolo.
Seconda questione: detrazione fiscale del 50%. La detrazione compete a chi effettivamente sostiene la spesa. Nel suo caso, se è lei proprietario a sostenere la spesa sarà lei a godere dell’agevolazione fiscale (oltretutto per legge la manutenzione straordinaria di un immobile è sempre a carico del proprietario e non dell’inquilino).
Per quanto riguarda il bonus mobili, è possibile acquistare mobili o grandi elettrodomestici usufruendo della detrazione fiscale del 50% soltanto se il mobile è acquistato dallo stesso soggetto che sostiene la spesa per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione e solo se i mobili andranno ad arredare l’immobile ristrutturato.
26/01/2015 alle 18:16
Complimenti.
24/01/2015 alle 09:38
La ditta che sta effettuando i lavori di muratura non ha la possibilità di acquistare il materiale ( pavimenti, piastrelle, sanitari ecc) quindi sono costretto ad acquistare direttamente il materiale perdendo il beneficio di un acquisti ad IVA agevolata al 10%.
Le mie domande sono queste e chiedo scusa se possono sembrare un po’ banali..
1) Mi conferma che se acquisto io il materiale direttamente presso un negozio lo acquisto ad IVA 22% o posso comunque usufruire di IVA agevolata al 10% dato che sono materiali che rientrano in un lavoro di ristrutturazione?
2) Indipendentemente dalla risposta alla prima domanda se acquisto io il materiale posso comunque beneficiare della detrazione al 50% del costo di questi materiali.
Grazie
26/01/2015 alle 10:21
Nei lavori di manutenzione, l’iva al 10% riguarda i servizi ottenuti dalla ditta, quindi per poter usufruire dell’Iva 10% anche sui materiali, è necessario che questi vengano acquistati dalla ditta. Se li acquista lei, sconterà l’iva al 22%.
Se i lavori, invece, sono denunciati come ristrutturazione, allora l’iva al 10% compete tanto sul servizio offerto dalla ditta, quanto sui materiali acquistati, indipendentemente che l’acquisto sia fatto dalla ditta o dal proprietario.
Seconda questione: la detrazione fiscale del 50%.
La detrazione compete per le spese sostenute nel 2015 per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o risanamento e restauro.
La spesa deve essere sostenuta da colui che intende usufruie della detrazione, spesa documentata con fattura a lui intestata e saldata a mezzo bonifico bancario speciale.
27/01/2015 alle 08:42
Dalla sua risposta ho capito che trattandosi di lavori di ristrutturazione posso acquistare con aliquota IVA al 10% ma per far ciò devo comunicare o firmare qualcosa al negoziante che mi fornirà questo materiale?
L’ultima domanda che vorrei porvi è la seguente:
Se oltre al materiale edile acquisto io personalmente materiale idraulico/elettrico (caldaia, termoarredi, termosifoni ecc.) posso sempre usufruire di questi benefici anche se per il momento non ho ancora scelto un idraulico / elettricista? O rischierei che in caso di un controllo dell’agenzia delle entrate alla presenza di fatture di materiale idraulico/elettrico mi chiedono la fattura dell’impresa che ha installato questo materiale che io ho acquistato?
27/01/2015 alle 15:38
27/01/2015 alle 18:26
28/01/2015 alle 14:18
28/01/2015 alle 15:34
E’ ipotizzabile che il fornitore del materiale richieda una sua autodichiarazione circa la natura dei lavori e la richiesta di Iva agevolata al 10%.
Le ricordo che, invece, sui beni di valore significativo l’Iva al 10% è sempre applicabile solo se si tratta di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo.
29/01/2015 alle 16:58
30/01/2015 alle 10:19
Poi, successivamente, la ditta emetterà una fattura a lei con Iva al 10%. Lei dovrà saldare la fattura della ditta, mentre il pagamento del fornitore sarà effettuato dalla ditta in quanto è lei l’intestataria della fattura.
Lei non paga un 12% in più, e la ditta oltrettutto ha il vantaggio di una maggiore Iva negli acquisti.
29/01/2015 alle 19:31
l’IVA al 10% può essere applicata dal fornitore anche in questo caso?
Un’impresa di impiantistica deve installare un impianto di allarme in un appartamento oggetto di agevolazione fiscale, il fornitore dell’impianto di allarme fatturerà all’impresa esecutrice con l’IVA al 10% con autocertificazione del privato oppure con IVA è al 22%?
Grazie anticipatamente per la risposta.
30/01/2015 alle 10:15
Per quanto riguarda l’acquisto di beni, bisogna considerare la natura dei lavori. Innanzitutto precisiamo che l’impianto di sicurezza rientra tra i cd. “beni significativi”.
Se i lavori sono stati denunciati come ristrutturazione, l’acquisto dell’impianto di sicurezza può essere fatturato al 10%, sia che l’acquisto venga effettuato dalla ditta, sia che venga effettuato dal proprietario dell’immobile.
Se, invece, i lavori sono denunciati come manutezione, l’Iva al 10% si applicherà non sul prezzo totale dell’impianto, ma solo sulla differenza tra il valore complessivo dei lavori e il valore dell’impianto. In questo caso, però, l’acquisto deve essere effettuato dalla ditta e non dal proprietario.
03/02/2015 alle 18:12
04/02/2015 alle 11:05
E’ la ditta che esegue i lavori di costruzione che fatturerà a lei al 4%.
Anche il materiale deve essere acquistato dalla ditta.
29/01/2015 alle 17:59
30/01/2015 alle 10:20
30/01/2015 alle 18:19
Grazie
Distinti Saluti
Mara
30/01/2015 alle 19:45
E’ la ditta che emette fattura al 10% al cliente (proprietario dell’immobile).
Lei, in quanto rivenditore, vende alla ditta o al cliente privato applicando l’aliquota Iva normale al 22%.
04/02/2015 alle 18:46
Grazie
Buona Serata
Mara
05/02/2015 alle 15:03
Da qui la giusta osservazione del suo consulente: lei deve fatturare con Iva al 22%.
Il discorso diventa più agevole se l’acquisto è fatto dalla ditta che esegue i lavori, perchè in tal caso si presuppone che l’acquisto sia fatto in virtù di un appalto, quindi per la realizzazione di opere.
10/02/2015 alle 12:51
Distinti Saluti
Mara
11/02/2015 alle 11:17
Se si tratta di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’acquisto del materiale può rientrare nel campo di applicazione dell’Iva agevolata al 10% solo se tale acquisto è effettuato dalla ditta appaltatrice. Ciò vuol dire che la ditta compra il materiale, in ogni caso con Iva al 22%, e poi rifattura lo stesso al cliente privato al 10%.
Se si tratta di beni, quali rubinetteria e sanitari, questi sono considerati dalla norma beni significativi, ma l’applicazione dell’Iva al 10% compete sempre alla ditta, non al rivenditore.
Nel caso, invece, di lavori denunciati come ristrutturazione edilizia, l’acquisto dei beni può essere effettuato anche dal cliente privato con aliquota agevolata al 10%.
La domanda che le pongo è: lei può con certezza sapere qual è la tipologia di lavori e come sono stati denunciati? Perchè se lei non ha tale certezza (intendo documentazione a supporto) e fattura al 10%, sarà responsabile in solido con l’acquirente per l’imposta evasa.
Giusto il consiglio del suo consulente e dei funzionari dell’agenzia delle entrate: fatturi al 22%, per evitare spiacevoli sorprese.
11/02/2015 alle 19:12
Cosa ne pensa posso farle l’iva al 10%
Grazie
Distinti Saluti
Mara
30/01/2015 alle 21:02
02/02/2015 alle 15:44
Prima punto: i lavori di accorpamento di due unità abitative rientrano tra i lavori di restauro e ristrutturazione, mentre quelli relativi alla sostituzione di infissi ed altro tra i lavori di manutenzione straordinaria.
All’interno dei lavori di ristrutturazione – restauro è possibile eseguire anche opere che, singolarmente prese, verrebbero qualificate come manutenzione.
Per tutte queste spese può usufruire della detrazione fiscale del 50%.
Se, però, lei vuole utilizzare la detrazione fiscale del 65%, questa si riferisce a lavori di risparmio energetico, quindi dovrà verificare con un tecnico se i lavori consentono o meno di migliorare l’indice energetico dell’edificio e tale indice rientra nella fascia dei lavori agevolabili al 65%.
Seconda questione: Iva al 10%.
Questa si può applicare ai servizi inerenti lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia, ciò vuol dire che la ditta che esegue i lavori potrà farle fattura con Iva al 10%.
Per il materiale il discorso cambia. Se si tratta di materiale inerente la realizzazione delle opere, questo dovrà essere inserito nella fattura che le fa la ditta e potrà scontare l’Iva al 10%.
Se, invece, si tratta di beni significativi (li ho elencati nell’articolo), allora bisogna fare attenzione alla qualifica dei lavori.
Infatti: se i lavori sono denunciati come ristrutturazione, anche l’acquisto di questi beni può avvenire con Iva al 10%. Se invece i lavori sono denunciati come manutezione, allora l’acquisto dovrà essere effettuato dalla ditta, e l’Iva al 10% su questi beni sarà calcolata facendo una proporzione tra il valore complessivo dell’opera e il valore dei beni (l’esempio lo trova nell’articolo).
Terzo quesito: comunicazione ASL. Questa generalmente viene fatta direttamente dalla ditta che esegue i lavori.
02/02/2015 alle 08:00
tra breve cambierò casa acquistando, come prima casa, un appartamento soggetto a pesante ristrutturazione edilizia. Comprendo dai commenti precedenti che l’impresa potrà fatturarmi i servizi resi, e i materiali acquistati per mio conto, (pavimentazioni, sanitari, ed altro pertinente), in regime di IVA agevolata al 4%. L’impresa acquisterà i suddetti beni con IVA al 22% e porterà a credito IVA l’eccedenza. Tutto ciò è corretto? In altri post non avevo trovato traccia di IVA al 4%, è stata una sorpresa. E’ sufficiente che confermi la mia tesi. Sempre che il valore netto IVA dei materiali non superi il valore delle prestazioni di manodopera.
Grazie infinite
Patrizia
02/02/2015 alle 15:35
permanga l’originaria destinazione, e sempre che si tratt di immobili non di lusso e che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
02/02/2015 alle 17:02
Sto per acquistare una abitazione (non di lusso) che necessiterà di pesanti lavori di ristrutturazione, oltre che di ampliamento della superficie. La stima dei costi totali (per un 40% relativi ad infissi, cappotto termico e lavori rientranti nella categoria risparmio energetico) è tale da quasi superare il costo di acquisto (e comunque ampiamente sopra il massimale detraibile nei 10 anni).
Mi permetto di sottoporle alcune domande:
– Potrei in qualche modo usufruire del regime agevolato iva al 4% (invece del 10%) per i lavori e materiali se – prima di rogitare il “nuovo” immobile – riuscissi a vendere la mia attuale prima casa?
– Tutti i benefici dell’Iva al 10% e delle detrazioni fiscali (50% e 65%) permangono anche se dovessi acquistare come seconda casa?
– Poiché ci sono lavori indipendenti tra loro (per esempio il cappotto termico che potrei far realizzare oppure no), potrei usufruire di tutte le detrazioni di ristrutturazione per il 2015 e successivamente nel 2016 accumulare altre detrazioni (appunto il cappotto termico, l’impianto di allarme, il condizionamento, etc.)?
Grazie per la sua attenzione,
Riccardo
02/02/2015 alle 17:43
Le detrazioni fiscali del 50%, invece, riguardano i lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione eseguiti su unità abitative, indipendentemente se l’immobile è considerata abitazione principale oppure no.
In merito alle misure di queste detrazioni, per il 2015 sono state confermate al 50% (65% per lavori di risparmio energetico), per il prossimo anno si vedrà.
03/02/2015 alle 16:58
04/02/2015 alle 11:03
Se si rientra nel caso della manutezione ordinaria, trattandosi di immobile di esclusiva sua proprietà, non rientra nel concetto di condominio, quindi non potrebbe neppure usufruire delle agevolazioni del 50%. Per poter ottenere queste agevolazioni, deve denunciare i lavori come manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
In merito all’Iva, l’agevolazione al 10% riguarda i servizi resi dalla ditta che esegue i lavori. L’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera è soggetto ad Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto (cioè il materiale dovrà essere acquistato dalla ditta, che poi lo fatturerà a lei al 10%.). L’acquisto di beni significativi (l’elenco è nell’articolo) è soggetto ad Iva al 10% solo in proporzione al valore totale dell’opera (esempio nell’articolo).
In merito all’agevolazione del 65%, deve verificare con un tecnico se la sostituzione degli infissi le consente di migliorare l’indice energetico dell’edificio di un valore tale da rientrare nella casistica contemplata dal legislatore per le detrazioni al 65%.
03/02/2015 alle 19:17
ho acquistato una casa abitazione principale, ho fatto la comunicazione inizio lavori al comune e sto eseguendo lavori di ristrutturazione.
La fattura del muratore sarà con iva al 4%?
il pavimento al 10% (se acquistato dal muratore e fatturato anche a me al 10%)?
i termosifoni acquistati da idraulico iva?se acquistati da me iva?
le finistre iva?
sanitari iva al 10 o al 4 ?
Sono un po confusa perchè nella dichiarazione parla di ampliamento o costruzione.
La ringrazio per la sua attenzione
Saluti
Anna
04/02/2015 alle 10:54
Per i lavori di manutenzione o ristrutturazione, l’Iva al 10% si applica ai servizi resi dalla ditta che esegue i lavori.
L’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle opere può essere fatturato al 10% solo se la fornitura rientra nel contratto di appalto con la ditta.
L’acquisto di beni significativi (elencati nell’articolo) è soggetta ad Iva al 10% sempre nel caso di lavori di ristrutturazione; mentre nel caso di manutenzioni l’Iva al 10% si applica in proporzione al valore complessivo dell’opera.
04/02/2015 alle 14:35
posso usufruire dell’agevolazione iva 10% ?
devo fare comunicazione di lavori in comune?
grazie
05/02/2015 alle 15:06
In merito all’Iva, se compra lei tutti i materiali e i beni per l’installazione dell’impianto, dovrà pagare l’iva al 22%.
Se invece l’acquisto è effettuato dalla ditta che esegue i lavori, allora la ditta acquisterà al 22%, e poi potrà addebitare a lei questo costo in fattura con Iva al 10%. Per i beni significativi, quali appunto l’impianto di allarme, la possibilità di usufruire dell’iva al 10% è proporzionale al valore complessivo dell’opera (nell’articolo ho fatto un piccolo esempio).
05/02/2015 alle 17:33
E’ assodato che ne un impresa ne un privato possono acquistare ad iva agevolata le materie prime e semilavorate, ma se un impresa edile , incaricata della costruzione con contratto di un abitazione principale , può fatturare prestazione e materie prime e semilavorati al 4% avendo acquistato quest’ ultime con iva al 22% ? o in fattura deve distinguere beni finiti, prestazioni e materie prime? grazie mille per la sua risposta e complimenti
05/02/2015 alle 20:45
06/02/2015 alle 11:19
Le espongo il mio caso pratico perché non ho capito la questione dell’Iva agevolata collegata al contratto di appalto:.
sto realizzando una MANUTENZIONE STRAORDINARIA. L’impresa Edile, ditta X, che esegue i lavori (rimozione massetto, tramezze, nuovi intonaci ecc…) mi fattura con Iva agevolata al 10%. La ditta Y che esegue la fornitura e la posa in opera degli infissi esterni mi fattura con iva agevolata la 10% (e al 22% per la quota parte dei beni significativi che eccedono la posa) con fatturazione diretta (senza passare quindi dall’impresa edile).
Idem la ditta Z che mi esegue la fornitura e la posa in opera dell’impianto di allarme. Mi hanno emesso direttamente fattura con Iva al 10% (anche in questo caso tranne per la parte eccedente del bene significativo fatturata con Iva al 22%). Anche in questo caso la fattura con Iva agevolata mi è stata emessa direttamente dalla ditta dell’impianto di allarme, senza passare dall’impresa edile.
E’ corretto operare in questo modo ?
Grazie mille
06/02/2015 alle 12:23
Ogni ditta, poi, le fatturerà il corrispettivo relativo.
05/02/2015 alle 18:20
sto per iniziare dei lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento bagno, cucina, spostamento tramezzi, pavimenti, impianti ecc ecc) sulla mia prima casa. L’importo dei lavori è di 25000, di cui 19000 manodopera e materiali necessari alle opere murarie e 6000 materiali tipo pavimenti, sanitari e rubinetterie). Premesso che i materiali verranno acquistati presso il rivenditore dalla ditta, da quanto ho capito l’iva sarà:
– 10% per i 19000 ;
– 10% per (25000-6000)=19000 (e quindi applicabile a tutti i 6000)?
Il venditore di ceramiche mi ha detto che sui pavimenti in gres l’iva è del 22%, ma se la ditta sarà provvista di mia dichiarazione deve poter acquistare al 10%, giusto?
Grazie mille per la disponibilità
05/02/2015 alle 20:42
In merito al gres, il venditore venderà alla ditta con Iva al 22%, e poi sarà la ditta che fatturerà a lei al 10%.
06/02/2015 alle 13:06
06/02/2015 alle 19:35
In merito alla detrazione fiscale del 50%, questa spetta a chi sostiene realmente la spesa e sia anche proprietario dell’immobile.
Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da un altro soggetto, non convivente, non si può usufruire della detrazione, a meno che si dimostri (attraverso un contratto di comodato d’uso registrato) che il soggetto non convivente ha il pieno possesso dell’immobile ed è lui che ha sostenuto le spese.
06/02/2015 alle 14:43
Inoltro per beneficiare della detrazione 50 % : VERSAMENTO IN BANCA formula RISTRUTTURAZIONE – Ritenuta d’acconto 8 %.Giusto ???
06/02/2015 alle 19:38
Per quanto riguarda la detrazione fiscale del 50%, sarà necessaria una fattura a lei intestata, pagamento con bonifico bancario “ristrutturazione” e conservazione di tutti i documenti attestanti i lavori eseguiti.
06/02/2015 alle 15:44
06/02/2015 alle 19:47
In merito all’Iva al 10%, questa si applica ai servizi ricevuti: vuol dire che i beni dovranno essere acquistati dalla ditta, che poi fatturerà a lei al 10% e alle condizioni illustrate nell’articolo.
06/02/2015 alle 17:20
Non sono riuscita ancora a districarmi in merito alla fornitura e posa in opera di parquet prefinito mediante incollaggio. I l quesito è: se tramite contratto d’appalto pattuisco con il parquettista la fornitura e posa in opera del parquet, avrò diritto ad avere l’aliquota iva al 10% sia sulla prestazione di manodopera che sul parquet, oppure il parquet è sempre ceduto, anche se fornito dall’impresa e non dal rivenditore, al 22%? non voglio commettere errori per un eventuale controllo, soprattutto perchè dovrei usufruire delle agevolazioni irpef. la ringrazio anticipatamente!
10/02/2015 alle 09:45
Ciò che può scontare l’Iva agevolata al 10% sono i materiali necessari per eseguire l’opera.
Poi, l’Iva al 10% spetta sui servizi inerenti la manutenzione, quindi sulla posa in opera effettuata dalla ditta.
15/02/2015 alle 19:54
16/02/2015 alle 09:48
06/02/2015 alle 21:46
10/02/2015 alle 09:50
In merito alle varie ditte esecutrici dei lavori, è utile e consigliabile stipulare con ognuna di esse un contratto di appalto scritto, perchè ciò le verrà richiesto dall’Agenzia delle Entrate in sede di verifiche.
Stesso dicasi nel caso in cui, durante l’esecuzione delle opere, cambia la ditta appaltatrice: nuovo contratto scritto.
09/02/2015 alle 10:10
mi occupo di produzione ed installazione di infissi e serramenti; tra le diverse documentazioni disponibili in internet, un punto in comune è che, in caso di beni significativi, l’aliquota al 10% è applicabile solo sulla quota imponibile della manodopera soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. (mi permetto di citare il Suo articolo).
In alcuni documenti è anche specificato che nel caso in cui la manodopera superi il 50% del valore della spesa complessiva, si può applicare l’aliquota al 10% sull’intero imponibile.
Il mio dubbio è questo: considerando che produco io stesso gli infissi che vado ad installare, se considerassi la manodopera della produzione + quella dell’installazione + quella della rimozione degli infissi esistenti, sicuramente rientrerei in questa casistica.
Ma questo discorso è applicabile agli infissi anche se sono beni significativi?
La ringrazio in anticipo.Saluti
10/02/2015 alle 09:54
L’agevolazione al 10% compete sulle prestazioni inerenti i lavori di manutenzione o ristrutturazione.
Nel suo caso, l’Iva al 10% si applica sulla manodopera inerente la posa in opera degli infissi.
Per quanto riguarda la fornitura degli infissi, si può applicare l’Iva al 10% soltanto in parte, e cioè: totale complessivo dell’opera meno valore dei beni signficativi.
10/02/2015 alle 11:57
Presento la seguente domanda:
” Per una ristrutturazione edilizia e risanamento sotto il profilo igienico-sanitario ed energetico in una prima casa adibita ad abitazione principale,
1) l’IVA è al 4% o al 10% sulle fatture della Ditta che esegue i lavori;
2) l’IVA è al 4% o al 10% sulle fatture di acquisti fatti dal proprietario (pavimenti, sanitari ecc);
3) l’IVA sulle fatture del progettista a quale aliquota deve essere?”
11/02/2015 alle 11:20
Sugli acquisti fatti direttamente dal proprietario, è ammessa l’Iva al 10%, ma le consiglio di presentare al rivenditore apposita dichiarazione o documentazione, per evitare che entrambi i soggetti (acquirente e rivenditore) siano ritenuti responsabili in solido per l’eventuale imposta evasa.
Per le prestazioni professionali, l’Iva è sempre al 22%.
11/02/2015 alle 00:53
Sono conige superstite e godo del diritto di abitazione su un immobile su cui posseggo anche una quota di proprietà pari al 62,50 (di cui il 12,50% si è aggiunto in eredità dal defunto coniuge), sul quale ho effettuato interventi per il risparmio energetico nell’anno 2012 col beneficio della detrazione Irpef del 55%.
In data 29.12.2014 ho donato a mia figlia la mia quota di prorietà, con riserva del diritto di abitazione, già esistente quale coniuge superstite, così anche gli altri due figli hanno donato alla sorella la loro parte, divenendo la donataria prorietaria assoluta.
Alo stato, in qualità di titolare del diritto di abitazione quale coniuge superstite, potrò continuare a portare in detrazione le quote residue relative all’intervento effettuato nel 2012?
Grazie per la risposta che mi vorrà dare.
11/02/2015 alle 11:23
Nel suo caso, se dall’atto risulta ancora lei il titolare del diritto di abitazione, sarà lei che potrà continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali.
11/02/2015 alle 13:44
la concessione edilizia del rudere che sto ristrutturando definisce l’intervento come “ristrtturazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione”, quindi ho fatto applicare l’iva 10%. Il mio dubbio sorge dal fatto se sia applicabile l’iva al 10% solo da parte delle impresa che segue i lavori o anche dall’idraulico /elettricista etc che seguono i lavori e fatturano indipendentemente. Se si’, devo stipulare anche con loro contratto o è sufficiente il preventivo firmato per accettazione?
Inoltre l’iva 10% è applicabile anhce sull’aquisto dei beni finiti da parte del committente: se la ditta che fornisce p.e. le porte (che nn è l’impresa appalptrice di cui sopra) me le monta, l’aliquota del 10% e fattibile?
11/02/2015 alle 18:42
Quindi, tutte le ditte che eseguono i lavori di ristrutturazione potranno applicarle in fattura l’Iva al 10%. Naturalmente, con ognuna di esse dovrà stipulare un contratto di appalto, per superare ogni possibile eccezione da parte degli uffici.
Trattandosi di lavori di ristrutturazione, l’acquisto dei beni finiti quali le porte può essere effettuato direttamente dal proprietario richiedendo l’applicazione dell’Iva al 10%. Per far ciò, è però consigliabile produrre al rivenditore una sua dichiarazione in cui si attesti la reale natura dell’intervento, al fine di evitare la responsabilità solidale tra lei e il rivenditore per la eventuale imposta evasa.
11/02/2015 alle 23:58
relativamente all’applicazione IVA ridotta al 10% per manutenzione straordinaria, in particolare nel caso di rifacimento impianto elettrico, la fatturazione del materiale fornito per la messa in opera dell’impianto stesso quali cavi, prese etc. può essere effettuata al 10% considerato che i lavori sono svolti dalla ditta appaltatrice? Chiedo questo perché, da quanto citato nell’articolo, questi materiali non sono presenti nella lista dei beni significativi. Stessa cosa vale per piastrelle e porte? Ringrazio anticipatamente per il suo supporto.
13/02/2015 alle 16:00
Ciò vuol dire che il materiale verrà acquistato dalla ditta e questa, successivamente, fatturerà al cliente sia il materiale che la manodopera con Iva al 10%
13/02/2015 alle 13:14
Cosa ne pensa posso farle l’iva al 10%
Grazie
Distinti Saluti
Mara
13/02/2015 alle 16:01
13/02/2015 alle 14:22
sto per iniziare dei lavori di manutenzione straordinaria ed avrei alcuni dubbi sul discorso iva, in particolare nel mio caso il valore dei beni significativi è di molto inferiore al costo della manodopera, quindi non mi ritrovo con il discorso della differenza tra importo complessivo ed importo beni significativi. In particolare, se ad esempio l’importo totale dei lavori fosse 24000 di cui 19000 manodopera e 5000 beni significativi (pavimenti, rivestimenti, rubinetterie e sanitari) l’iva al 10% si può applicare:
-ai 19000 (manodopera)
-a 24000-5000= 19000 (e quindi a tutti i beni significativi il cui valore è 5000???)
13/02/2015 alle 16:08
Il materiale necessario per la realizzazione delle opere può essere fatturato al 10% ma solo e sempre nell’ambito del contratto di appalto. Ciò vuol dire che il materiale sarà acquistato dalla ditta che poi fatturerà al cliente con Iva al 10%.
In merito ai beni significativi, vale quanto esposto nell’articolo e da lei sintetizzato nell’esempio.
I pavimenti non sono beni significativi e quindi sconteranno l’Iva al 22%.
23/02/2015 alle 13:03
23/02/2015 alle 16:13
La domanda è: il gres porcellanato è materia prima (nel qual caso si applica l’Iva al 22%) o bene finito (Iva al 10%)?
In ogni caso, per i lavori di manutenzione, l’Iva al 10% la si può applicare solo sui servizi resi dalla ditta. Vuol dire che l’Iva al 10% si applica sulla manodopera. Se poi, all’interno del contratto di appalto, il materiale è fornito e posto in opera dallo stesso soggetto (ditta che esegue i lavori), allora all’intera fornitura si può applicare l’Iva al 10%.
Resta comunque fermo che chiunque effettui l’acquisto del materiale, ditta o cliente finale, il materiale sarà sempre fatturato con Iva al 22%.
24/02/2015 alle 16:42
E’ una considerazione corretta?
Rinnovo i saluti e complimenti!
16/02/2015 alle 15:38
Grazie
17/02/2015 alle 12:35
In merito all’iva, l’installazione di un impianto di allarme rientra tra i lavori di manutenzione, quindi l’Iva agevolata al 10% si può applicare solo ai servizi ricevuti dalla ditta che ha eseguito i lavori.
Poi, essendo l’impianto di allarme un bene “significativo”, si può ottenere l’iva al 10% sul costo dell’impianto ma solo in proporzione al valore complessivo dell’opera (legga l’esempio che ho riportato nell’articolo).
Altro discorso è la detrazione fiscale del 50%: questa si calcola sulla spesa realmente sostenuta nell’anno di imposta, e con il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (fattura intestata al beneficiario della detrazione, pagamento attraverso bonifico bancario per ristrutturazione, eventuali comunicazioni comunali).
17/02/2015 alle 11:12
ho appena aperto una pratica per manutenzione straordinaria, ma non mi è chiaro se l’applicazione dell’IVA al 10% sia applicabile su:
1- Sanitari, rubinetteria e materiale elettrico acquistati da me.
2- I lavori verranno eseguite da 3 ditte distinte. E’ possibile usufruire dell’IVA agevolata al 10% per tutte e 3 le ditte?
17/02/2015 alle 12:39
Per la rubinetteria e i sanitari da bagno, essendo questi beni significativi, l’Iva al 10% si può applicare non sull’intero importo dei beni, ma solo sulla differenza tra valore complessivo dell’opera e costo dei beni.
Ciò che si può richiedere, invece, è l’Iva al 10% sui servizi di appalto, cioè sulla manodopera fornita dalla ditta.
In merito al fatto che i lavori saranno eseguiti da tre ditte differenti, è necessario stipulare con ognuna di esse un contratto di appalto.
17/02/2015 alle 17:59
Vorrei cortesemente sapere se secondo Lei nell’ ambito di un intervento di manutenzione straordinaria anche la fornitura e posa in opere delle classiche doghe in legno, posate su un nuovo massetto, per un giardino esterno privato possono beneficiare della detrazione del 50 % . Grazie, molti cordiali saluti.
18/02/2015 alle 12:20
18/02/2015 alle 10:24
18/02/2015 alle 12:19
Se i lavori sono qualificabili come manutenzione straordinaria, allora può usufruire della detrazione fiscale del 50%, sia per lei che per sua moglie. Entrambi dovrete effettuare il pagamento delle fatture a voi intestate mediante bonifico bancario, ed è necessario che i contratti di appalto con le ditte siano stipulati da entrambi i coniugi.
In merito ai bonifici e alle fatture, se i coniugi sono conviventi e risiedono entrambi nell’immobile oggetto dei lavori, le fatture potranno anche essere cointestate e il bonifico può essere fatto anche da un solo coniuge, riportando però i codici fiscali di entrambi i coniugi quali beneficiari delle detrazioni.
18/02/2015 alle 11:16
per il solo montaggio esterno di un bene finito
si può usufruire dell’iva al 10%
c’è differenza se è una ristrutturazione lettera
C/D legge457/78 o se è una manutenzione,
sempre per il solo montaggio esterno
grazie
18/02/2015 alle 12:16
Un semplice montaggio esterno non credo rientri nelle due casistiche sopra ricordate, quindi va fatturata con Iva aliquota 22%.
18/02/2015 alle 16:37
Mia moglie e io stiamo acquistando da sua sorella (faremo l’atto verso fine anno) la casa di mia suocera mancata da poco per poi trasferirci.I lavori che faremo riguardano una parte edile ,la sostituzione della caldaia e relativi tubi ormai vecchi e inoltre la sostituzione delle porte e delle finestre.Dalla ditta dove abbiamo acquistato porte e finestre e che ci fornirà tutti gli infissi e la mano d’opera per i serramenti che iva dovrà mettere nella fattura?.grazie
19/02/2015 alle 10:03
19/02/2015 alle 12:50
ho acquistato un appartamento completamente da ristrutturare, per intenderci rifacimento completo dell’impianto idrico, elettrico e alcune opere murarie interne (abbattimento di due muri).
Per far ciò, si deve necessariamente rimuovere le pavimentazioni esistenti. La mia domanda nasce spontanea, ossia a fronte di tali opere l’acquisto e la posa di nuova pavimentazione, nella fattispecie parquet, può essere riconducibile all’applicazione dell’iva agevolata al 10%. Grazie
20/02/2015 alle 17:01
Sul parquet c’è qualche dubbio, trattandosi di materiali e non di beni finiti. Quindi ritengo che sul parquet vada applicata l’Iva ad aliquota ordinaria.
19/02/2015 alle 13:02
Grazie.
20/02/2015 alle 16:58
Poi, per poter essere più preciso, è necessario considerare la tipologia di lavori che si eseguono, e cioè se si tratta di manutezione o ristrutturazione.
19/02/2015 alle 20:14
20/02/2015 alle 16:56
Sicuramente può usufruire dell’iva al 10% sui servizi resi dalla ditta.
20/02/2015 alle 10:41
20/02/2015 alle 16:50
Se si tratta di lavori denunciati come ristrutturazione o restauro edilizio, allora l’iva al 10% si può applicare ai servizi resi dalla ditta (manodopera) e sui beni finiti, quei beni cioè che servono la loro individualità anche se incorporati nell’edificio: è il caso degli infissi.
Sul materiale, materia prima e semilavorati, invece non è ammessa Iva al 10%.
20/02/2015 alle 11:10
Ringrazio anticipatamente x l’attenzione e la risposta
20/02/2015 alle 16:47
Se, come ritengo, è manutenzione ordinaria, allora l’Iva al 10% si può applicare solo sui servizi resi dalla ditta che esegue i lavori.
La detrazione fiscale del 50%, invece, non è fruibile in quanto sui lavori di manutezione ordinaria tale detrazione spetta solo quando si tratta di lavori eseguiti nei condomini e non sulle singole abitazioni e relative pertinenze.
20/02/2015 alle 16:13
Le chiedo dottore se possibile far luce sulla questione inerente il parquet,
la ringrazio in anticipo, cordialmente
23/02/2015 alle 11:58
In merito alla detrazione fiscale del 50%, qui i presupposti sono altri.
La detrazione spetta se si eseguono lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione su singole unità abitative (nel caso di manutezione ordinaria queste è ammessa solo sulle parti comuni dei condomini).
Quindi il requisito d’accesso è la denuncia al comune dei lavori, che deveono essere qualificati come manutezione o ristrutturazione.
21/02/2015 alle 15:37
un’azienda di vigilanza può fatturare al 4% un impianto di allarme ad un cliente privato nell’ambito della costruzione di una nuova abitazione non di lusso? O deve fatturare al 22%?
Grazie
23/02/2015 alle 12:03
L’impianto d’allarme può usufruire dell’agevolazione solo se viene acquistato dalla ditta appaltatrice dei lavori e da questa rifatturato al cliente. Ma, in ogni caso, l’acquisto dell’impianto è soggetto comunque ad Iva al 22%.
21/02/2015 alle 16:27
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50%, e dell’iva al 10%?
23/02/2015 alle 12:01
In merito alla detrazione fiscale del 50%, questa compete solo se i lavori sono qualificati come manutezione straordinaria o ristrutturazione edilizia e solo a favore di persone fisiche, non a coloro che operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
In poche parole, possono usufruire della detrazione del 50% solo le persone fisiche per lavori eseguiti sui propri immobili adibiti a civile abitazione. La detrazione è esclusa per i soggetti con partita Iva.
22/02/2015 alle 21:09
Volevo chiederLe se per la sostituzione della caldaia in un appartamento devo presentare qualcosa al comune per poter usufruire della detrazione del 50%.
Grazie
23/02/2015 alle 16:00
Inoltre, se la caldaia da sola non permette il raggiungimento delle prestazioni energetiche richieste dalla normativa, per poter godere delle agevolazioni sarà necessario eseguire i lavori sull’intero impianto.
23/02/2015 alle 12:26
23/02/2015 alle 15:54
Se lei parla di compenso amministratore, allora siamo di fronte a lavori di manutenzione su parti comuni di condomini: ritengo che il compenso amministratore non vada incluso tra le spese detraibili.
Per quanto concerne il direttore tecnico dei lavori, se questo funzione è indispensabile per l’esecuzione dell’opera, allora le relative spese possono essere ammesse al beneficio, altrimenti no.
24/02/2015 alle 18:41
24/02/2015 alle 19:07
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