martedì 15 agosto 2017

Dominazione Austriaca, Francese e Veneziana

LADOMINAZIONE
imperiale,iniziatail 30
maggio1509, durò oltre
15anni: tristemente
famosapervessazioni,
violenze,ruberie,
devastazionidi 18mila
soldatidi più nazionalità.Il
ritornodiVerona a
Veneziapassa perla
Spagnae Francia. Da
agostodel1516, i
Veneziani,alleati coi
Francesi,iniziarono
l’assediodellacittà, difesa
dall’imperiatore
MarcantonioColonna:
l’assediodurò finoal 3
dicembre1516,fino al
trattatodi Bruxelles.
Veneziaconvinse
l’imperatoreMassimiliano
d’Asburgoadaccettare
200miladucati. Costui
acconsentì,donòVerona
alnipoteCarlo, redi
Spagna,chelacedette a
FrancescoI, redi Francia.
Agennaio1517, i soldati
imperialifuronosostituiti
da4 mila francesie il
capitanoLautrec, il 18
gennaio,dopo un furioso
assedio,cedette Veronaal
provveditoreveneto,
AndreaGritti.Subito
Grittiaccordò ilperdono
dellaSignoria aiveronesi:
furono3 giornidi
cerimonieincattedrale e
festosifalò. MarinSanudo,
storiografodella
Serenissima,scrive chela
gioiafu talecheMesser
Grittifu abbracciato dalla
donnadi Zuoan
fruttivendolo,dicendoche
avevafattovoto di
abbracciarloe baciarlo.
Veneziaebbedai veronesi
16mila ducati. E.Cerp.

La Spianà Veneziana

A STORIA.Il titolo avuto 17 anni fa lo si deve a decisioni di 500 anni fa
L’antica«spianà»
che ha affascinatoanche l’Unesco.
Eccezionale esempio di fortificazione grazie alla
spianata veneziana, nat acome piano difensivo
Tutto ciò che era a un miglio dalla città fu abbattuto .
Elena Cardinali
Da ben 17 anni, dal 30 no-
vembre del 2000, Verona è
stata dichiarata dall’Unesco
«Patrimonio mondiale
dell’umanità». Nella motiva-
zione, fra l’altro, si legge che
la città «Costituisce un ecce-
zionale esempio di piazzafor-
te», e nei criteri di assegnazio-
ne del titolo, c’è la considera-
zione che «rappresenta in
modo eccezionale il concetto
della città fortificata in più
tappe, caratteristico della sto-
ria europea». Ebbene, ben-
ché la nostra città sia stata
fortificata fin dall’epoca ro-
mana, se ha mantenuto intat-
ta,fino ad oggi, questa sua im-
magine di piazzaforte, lo si
deve a un poderoso lavoro ini-
ziato esattamente 500 anni
fa, alla fine di gennaio del
1517: la spianata veneziana,
in dialetto veronese «spia-
nà».
Infatti, il ritorno di Verona
a Venezia, dopo 7 anni di do-
minazione imperiale, ha av-
viato da subito un colossale
piano difensivo. I Veneziani,
ammaestrati dagli effetti del-
le moderne artiglierie, con
due lettere «ducali» - disposi-
zioni scritte dal doge alla po-
polazione - del 18-19 novem-
bre 1517 e del 22 gennaio
1518, ordinarono l’abbatti-
mento di tutte le costruzioni
e di tutti gli alberi da fusto,
per uno spazio di un miglio
tutto intorno alla città. Le ca-
se, che già allora univano il
centro con le borgate di San
Massimo e Santa Lucia, ven-
nero demolite: Verona risul-
tò così completamente isola-
ta dentro la sua compatta cin-
ta muraria, una specie di
gran fortezza, alla fine della
pianura, prima delle colline.
Era la spianata, che circon-
dò Verona nel suo intero peri-
metro. Questa terra di nessu-
no permetteva di eliminare
gli attacchi di sorpresa e di
martellare con le artiglierie,
poste sulle mura, un eventua-
le esercito in assedio. Nella
nostra storia urbanistica, la
spianata ha significato una
ininterrotta «servitù milita-
re», rimasta fino all’unità
d’Italia, al secondo Ottocen-
to. Nel passato, è stata giudi-
cata negativamente, in quan-
to ha bloccato l’espansione
urbana, ma oggi è ritenuta
positiva poiché ha permesso
di conservare un anello verde
attorno a Verona.
I veneziani decisero anche
di costruire una nuova cinta
muraria con quei terrapieni e
quei baluardi visibili ancora
oggi. Nel 1518, un’altra dispo-
sizione del Senato della Re-
pubblica fissò in 6.000 duca-
ti annui la spesa necessaria
per questo grande progetto.
Dal 1517 fino al 1523, dirige
e sovrintende i lavori il co-
mandante militare Teodoro
Trivulzio, insieme a un grup-
po di ingegneri, Gian Maria
Fregoso, Troilo Pignatelli,
Zuan Maria Gomito e Filip-
po da Monselice. Il piano or-
ganico vide una serie d’inter-
venti, con la collocazione di
due tipi di strutture, fonda-
mentali nell’architettura mili-
tare dei territori sotto il domi-
nio della Serenissima: le
«rondelle» e i «bastioni». Le
rondelle erano massicce torri
che costituivano il perno di-
fensivo, mentre i bastioni era-
no una struttura complessa,
formata da salienti a due fac-
ce, da scarpate, cordoni, para-
petti e terrapieni: una vera e
propria muraglia invalicabi-
le.
Da ricordare, di questo pri-
mo periodo, il bastione delle
«Boccare» (di fronte a via
Nievo), opera di Teodoro Tri-
vulzio e non, come si credeva,
di Michele Leoni, vero e pro-
prio capolavoro d’ingegne-
ria.
Nel 1517, iniziano anche i la-
vori per Porta Vescovo, con-
clusa nel 1520. Il progetto fu
deciso dopo un’ispezione di

Andrea Gritti e Giorgio Cor-
naro e fu ultimato sotto la ret-
toria di Pietro Marcello e An-
drea Magno. Di gusto rinasci-
mentale veneziano, la porta è
stata alterata da interventi
successivi. È indubbio che
dal 1517, anche grazie a que-
ste fortifizioni, Verona ha go-
duto di tre secoli di pace.•

domenica 10 luglio 2016

DPreview Camera Scores & Ratings Explained

Article

Camera Scores & Ratings Explained

Jan 28, 2013

By Adrian GodongBarney Britton

How we rate and score cameras

In 2010 we undertook a major overhaul of the way we rate and score cameras for the final conclusion of our in-depth reviews. This page explains how we produce those scores, how to interpret them and how they compare with the old system (which had run essentially unchanged since the late 1990's). 

Camera ratings: at a glance

What the scores mean

The category scores (Rating bars) are designed to give you an idea of where the camera's strengths and weaknesses lie - few cameras are bad (or excel) at everything, so there's a tendency for the final scores to 'even out'. Although no replacement for actually reading the review, the results box is designed to give you an 'at a glance' view of the camera based on our findings, and how it compares to its competitors. Very short bars mean below the average for the category, very long lines mean above average. The scores behind these ratings are then combined to produce the single '%' score at the end

Although, taken on its own, this overall rating figure has little real 'meaning', it does give you an idea of how the camera ranks - when taken as a whole - compared with the other cameras in the same category.

The overall scores sit in the following very rough bands:

0-40% Totally unacceptable. Run away41-50% Poor to Below average, avoid51- 60% At best average, treat with caution61-70% Average to Good71-80% Very Good to ExcellentAnything over 80%: Outstanding

This is all you really need to know:

All scores are relative to the other cameras in the same categoryFor compacts the scores are also broadly comparable across categoriesThe lengths of the bars represent the weighted average of a range of measurements and scoresThe final score is calculated using a weighted average of the main category scoresA camera's score represents 'a moment in time' - the date the review is publishedSince the scores, weights and ratings contain elements of opinion (these are, after all, reviews) you should take the time to read the entire review if you feel our opinions and priorities may not match yours.The ratings are produced after extensive consultation between all the editors and reviewers and after careful tabulation of all available information.

A word on weighting

You can read more about it down the page if you really want, but if all you want is the basics then read on. The final score is, as mentioned above, produced by weighting the scores of the various categories then taking an average. The weighting is the 'dpreview' opinion of what matters most (based on a lot of experience, it should be said).

Broadly speaking our main priority is image quality, so the categories that make up that get the highest weight. In future we will allow you to apply your own weights if you have more specific needs.

Want to know roughly how the final score is calculated? The weights applied break down as shown below (you can see more detail later on this page if you want):

The new awards

We've created two new awards (Gold andSilver) to replace the retiring 'Recommended' and 'Highly Recommended' gongs. There are only two things to know about the awards:

They are not awarded to every camera, just those we feel deserve oneThere is no direct link between the overall score and the awards: they are not given automatically to cameras reaching a certain threshold. Crucially a camera can get an award even if a camera with a higher overall score didn't.

Whilst we have retrospectively applied our new stricter, more comprehensive scoring system to all cameras reviewed last year, we will not be retrospectively giving out awards (which is why you'll see the original rating on the page too).

How do the new scores relate to those in older (pre-2009) reviews?

The short answer is that they don't: the new scores represent a 'reset' of both scoring and how we give out our awards. The new SILVER and GOLD awards replace the outgoing Recommended and Highly Recommended awards, but they're not directly comparable. The old scores are still valid, but they will almost certainly be numerically higher than those produced by the new system. Long term we intend to take this scoring system back to cover all currently available cameras, but this is a huge undertaking so will take a long time.

Where the scores come from

Once a camera has been reviewed (a process that takes around 4-6 weeks for an SLR and involves 1000's of shots inside and outside the lab) all the measured data (from our lab tests) is gathered together and tabulated to establish how well it performed compared to its competitors (the other cameras in its category).

By the end of the process we scores based on measured values, specification and less easily quantifiable aspects (such as handling) for nearly 60 aspects of camera performance and specification (see below for more details). These are then combined and weighted in various ways to produce the final 11 'top level' scoring categories you see. These are then weighted before being used to calculate the final percentage rating. This information - the top level scores and the final % score - is what you see in the table at the bottom of the conclusion page.

The situation for compact (fixed lens) compacts is slightly different: there is a single category for most 'compact' cameras, and scoring in this category is based on the performance relative to a wide range of models, even those you may not consider to be direct competitors. As you'll see below, however, we have pulled out four specific categories towards the top of the market, and it is these models that we most often review.

Understanding the scores and ratings

Category

Every camera is placed into a broad category based on its market position, feature set and price point. The scores and ratings we assign are based on the camera's performance relative to the other cameras in that category (though there is a natural tendency for average scores to rise slightly as you move up the category range - see below). If a camera is very near the boundary of the next category (in either direction) we also consider the nearest competitors in the next category if it makes sense to do so.

SLR / interchangeable lens camera categories:

Entry-levelMid RangeHigh End Enthusiast / Semi-ProProfessional

Compact (fixed lens) cameras are also categorized, though one of the categories (the first) covers a far, far wider range than any other. Scores for compacts are essentially comparable across categories simply because that's the nature of the compact camera market (where features and styling are the main differentiators), but when we're scoring we're only taking into account sensible competitors (including those in other categories where applicable).

Fixed lens camera categories:

Compact camera - this is most point-and-click models on the market todayCompact 'superzoom' - small cameras with big zooms (over 8x)Superzoom / Bridge - SLR-styled cameras with large zooms and electronic viewfindersEnthusiast compacts - High-end models with extensive photographic control and (usually) raw mode

Scoring categories (SLR / interchangeable lens camera)

There are 11 top level scoring categories on the conclusion page - each represents a (lightly) weighted combination of scores and measurements. Some of the aspects of performance that contribute to each score are shown below:

CategoryConstituent scores and measurementsBuild qualityConstruction, materials, finish and sealing

Ergonomics & Handling

Physical handling, user interfaceFeaturesThe features score is based on an extensive comparison of (in order of importance) core features (those we would consider essential), useful but non-standard features (such as in-body IS) and cool new features (such as art filters or in-camera HDR). Note that minor differences in shutter speed, ISO ranges etc will not affect this score.Metering & Focus accuracyAuto focus and default metering accuracyImage Quality (JPEG)Resolution, noise (up to ISO 800), noise reduction, auto white balance*, default parameters (optimization)*, pixel-level sharpness and demosaicing, dynamic range, tone curve, color and tonality, flash performance*. 
*lower weighting.Image Quality (RAW)Resolution, noise (up to ISO 800), dynamic Range, pixel-level sharpnessLow light / High ISO performanceNoise (over ISO 800), JPEG noise reduction, low light focus and exposureViewfinder / ScreenScreen size, resolution, viewfinder size / type / usabilityPerformance (speed)Focus speed, burst rate, overall performance scores, buffer, live view performanceMovie / video modeMovie format, resolution, quality and functionalityValuePrice / performance compared to peers

Note that for compacts the list is slightly different (it includes separate scores forFlash performance and Optics - how good/capable the lens is).

Ratings bars

The scores awarded in each category are shown by a bar representing the range from poor (way below average) to excellent - in comparison to the other cameras in the category at the point the review is published. Note that in order to magnify the small differences between cameras the bars do not actually start at zero. In future we will make the display of our findings considerably more interactive and informative.

Overall rating

The final rating is calculated using the weighted average of the 11 (or 12) scoring categories. At the moment we're using fairly mild weighting (there's enough image quality categories to ensure IQ is the number one even without weighting) that represents our view of what's most important to us, and of most import to people looking to buy a camera. Note that the bars used to represent the scores of the individual categories do not represent the weighted values - these are the absolute scores.

The weighting distribution used for compacts and SLRs (including non-reflex interchangeable lens cameras) is shown below. If you don't like our weightings simply ignore the final score - by then you should've read enough about the camera to make your own mind up!

To ensure that - at this moment in time - the absence of a movie mode in an SLR doesn't disproportionately affect the score we use a slightly different calculation for these cameras (removing the movie section from the calculation entirely), though the features score will be reduced slightly if a movie mode is considered standard for the category.

How we score - in detail

The basic scoring process is as follows:

Review cameraCollate all measurements and sit down with other editors to score 'unmeasurable' aspectsCombine all these (with weighting where appropriate) into 27 basic rated attributesApply weightings and combine these into the 11 (or 12) rating categories publishedProduce the final % score from the weighted average of the category scores

In future we intend to allow users to override the last two stages, applying their own weightings (to produce bespoke, personalized rankings/ratings).

All our cameras are put through a series of standardized tests - most (but not all) of which are reported in the reviews themselves. Virtually all these tests produce some kind of measured value, and these measured values are used to establish the average performance across an entire category. A very similar process is used to score attributes that are essentially part of the spec (viewfinder size, feature comparisons etc).

This allows us to establish a benchmark for producing our scores - cameras with measured results at, or near, the average get a certain score.

The exact score (out of 10) an 'average' result in a category for a particular generation of cameras gets depends on several factors, including the following:

The spread of results (how much better the best is than the worst in the entire category)How 'good' the average is (based on our own long-developed criteria of acceptability)How rapid the trend toward improvement is (based on our historical test results)How accurately we consider our controlled tests reflect real world experiences

This means that the 'average' score (that given to cameras near the middle of the pack) for SLR auto white balance, for example, will be slightly higher than the average score for SLR movie mode - we see little change or variance in AWB performance (and it's normally pretty good overall), but we do see a lot of difference - and rapid change - in movie mode functionality, so the average performance is expected to rise, and differences to grow between models.

This system allows us to produce a series of scores that reflect not only how well a particular camera performs against its peers, but how good the average camera in any particular category does. This aspect of the scoring system means that, although there's no absolute relationship between the scores in different categories, there is a general increase in the average score as you move up the range (presuming, of course, that the cameras do, on average, get better as you move up the categories).

Future plans

We hope in the future to offer the ability to re-score SLR cameras based on the entire market (i.e. to get an absolute score), but we've taken the decision that it's more useful when purchasing to see how cameras compare to their peers.

The big plan for the future is that now we are adding the review measurements and scores to a database we'll be able to use our findings to offer new and exciting ways to explore the relative performance of a wide range of cameras. This is only the first phase - representing the 'dpreview' score (which, yes, has an element of opinion in it - get over it!). In future we'll offer custom ranking and scoring based on preset criteria or your own preferences, priorities and needs. We're a long way off being able to deploy anything but our plans include:

Suitability ranking / scoring based on pre-set usage profiles (sports, kids, etc)Custom scores (personal weighting options)Absolute (weighting-free) ratings/rankingsNew user interfaces for exploring cameras based on review scores

© 2010, www.dpreview.com

Rimuovere il DRM dai formati ePub e PDF

Rimuovere il DRM dai formati ePub e PDF

 11 aprile 2014

Uno dei problemi che si riscontra con gli eBook protetti da DRM è che si possono leggere solo su determinati eReader oppure mediante applicazioni specifiche. Per rimuovere il DRM dobbiamo anzitutto possedere una licenza valida con un ID valido per aprire l’eBook e l’operazione deve essere eseguita da un computer abilitato all’apertura del libro, una volta fatto ciò potete leggere i vostri libri su un qualsiasi dispositivo in vostro possesso ed eventualmente convertirlo in un formato diverso.

Come rimuovere il DRM dagli eBook in formato ePub e PDF?

La prima cosa da fare è installare Calibre sul vostro computer e tramite l’utilizzo di alcuni plugins potete rimuovere tali protezioni.Dovrete scaricare il pacchetto zip DRM Removal Tools e decomprimerlo in una cartella. All’interno della cartella dei tools che avete scaricato troverete una cartella denominata  Calibre_Plugins con cinque diversi plugin di rimozione DRM per Nook, Kindle e Adobe DRM. Troverete due plugin differenti per la rimozione di Adobe DRM, una per i file ePub (nome del file ineptepub) e una per i file PDF  (nome del file ineptpdf).

Per installare un plugin aprite Calibre e andate su Preferenze> Plugin > Carica plugin da file. Andate nella cartella dove avete scompattato gli strumenti di rimozione DRM e selezionate la cartella Calibre_Plugins e scegliete il plugin che volete installare. Dopo aver fatto ciò riavviate Calibre.

Per rimuovere il DRM dagli eBook dovete importarli in Calibre utilizzando Aggiungi libri e il plugin in automatico eliminerà il DRM.

Ora potrete leggere il vostro eBook su un qualsiasi dispositivo.

Tale guida serve solo per avere un maggiore controllo sul proprio eBook, non promuoviamo la pirateria in qualsiasi modo o forma.

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 12 Risposte

giovanni

24 dicembre 2015

ho seguito le istruzioni ma quando apro la cartella per caricare i plugin Calibre nella versione 2.44.1 non trova nessun file, mi viene un dubbio, il programma cera una estensione .zip e i plugin sono .py, potrebbe essere questo il problema, oppure di che si tratta? grazie

Ilaria Greco

6 dicembre 2015

Grazie mille Elena! Continua a seguirci

elena

5 dicembre 2015

guida utilissima e molto precisa, ottimo lavoro

Giorgia

9 ottobre 2015

non funziona con i pdf….

Laura Maria Sergi

20 settembre 2015

grazie di cuore ho risolto il problema.

Antonino Maragliano

14 marzo 2015

Mi sono scaricato i DeDRM plugin,ma nella cartella DeDRM_plugin, compaiono un sacco di file :io sono riuscito a caricare su Calibrere tutta la cartella zippata; ma mi è venuto il sospetto che dovrei installare solo “ineptepub” e “ineptepdf”.Sbaglio?
Cioè devo installare solo quei 2 file e non tutta la cartella DeDRM_plugin, non è così?
Grazie per ogni eventuale risposta

paola

29 gennaio 2015

Ho seguito tutto il procedimento indicato ma i plugins da importare in calibre, dopo averli scaircati, non sono attivi quindi non sono importabili e resto come prima con i miei bravi drm

antonello

30 settembre 2014

Salve,
da tempo cercavo un modo per rimuovere i drm e mi è quasi sempre comparso il sistema descritto nell’articolo (anche in siti americani, ecc.). Ora, non essendo io uno “smanettone”, non mi sono neanche provato ad metterlo in pratica, un po’, diciamo, spaventato. La scorsa settimana, però, su un blog di un italiano (cito? salvatore aranzulla) mi è invece stata data un’altra possibilità: scaricare il programma (gratuito) ePUBee DRM Removal. Un po’ titubante, l’ho scaricato ed utilizzato. Tranne che per un passaggio (per il quale mi sono fatto aiutare) mi è risultato semplicissimo e veloce. Funziona da epub a mobi e da azw3 ad epub. Perché non è così tanto consigliato in giro, invece di questa procedura che trovo un po’ più macchinosa e lunghetta e comunque meno alla portata di tutti?

Marisa

26 settembre 2014

Testo chiarissimo, tuttavia nella versione calibre 2.4, che ho malauguratamente aggiornato, non ho trovato l’opzione “carica Plug in da file”. Io converto Epub con protezione DRM,regolarmente acquistati per poterli leggere con un lettore Intreo che non supporta il formato DMR.

Per favore puoi spiegarmi come ritrovare “carica Plugin da File” oppure come ritornare alla precedente versione di Calibre, senza perdere la biblioteca?

Grazie mille

Paolo

19 settembre 2014

Ciao e grazie per l’informazione. Ho fatto tutto quanto ma alla fine su calibre non mi permette di convertire il libro da un formato ad un altro se non è precedentemente stato spostato nella libreria. Il fatto che dalla sezione del DISPOITIVO, dove si trova il libro, non me lo sposta in LIBRERIA perchè mi dice che è un file virtuale. Insomma non raggiungo il mio obiettivo di dare il mio ebook ad un altro e reader.
Come posso fare?
Grazie se mi potete essere d’aiuto
Paolo

Alex Buaiscia

4 ottobre 2014

Ciao Paolo, è vero che Calibre permette la conversione solo dei file nella sua libreria. A volte gli ebook che abbiamo comprato su uno store on-line, sui dispositivi è protetto e non permette la copia. A volte invece no. Prova non a spostare il file, ma a copiarlo e incollarlo sul tuo computer, per poi caricarlo su Calibre.
Facci sapere com’è andata, grazie!

david remotti

30 luglio 2014

grazie. Chirissimo, e utilissimo !

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mercoledì 6 luglio 2016

Calze da escursionismo: uso e caratteristiche



L’importanza dei calzini, un indumento fra i più bistrattati

Per molto tempo anche gli appassionati di escursionismo non si sono mai dati troppa pena nello sceglierli e solo recentemente case produttrici e clienti hanno cominciato a considerare con attenzione questi prodotti. Così sono nati tipologie e modelli estremamente diversificati in base alle differenti tipologie di utilizzo.

Il ruolo della calza è essenziale per un’attività come quella escursionistica nella quale i piedi sono sicuramente una delle parti del corpo più soggette a stress. Cercare di garantire loro il massimo del comfort possibile è il punto di partenza per godere al meglio delle nostre escursioni e le calze tecniche da escursionismo assolvono proprio a questo ruolo, facendo da “cuscinetto” fra la pelle dei piedi, soggetta ad attriti e sfregamenti, e le scarpe. Spetta sempre alle calze il compito di mantenere i piedi a una temperatura confortevole e di fungere da regolatori dell’umidità.

Questo comporta la necessità di utilizzare calze diverse in base alle diverse condizioni di utilizzo.

Calze per escursioni estive leggere

Il loro scopo primario è quello di allontanare dal piede l’umidità generata dalla sudorazioneche si genera nel corso di un’escursione con climi caldi. Si tratta di calze leggere e sottili con una lunghezza che in genere non supera la caviglia, in quanto pensare per un utilizzo abbinato a scarpe abbastanza morbide, confortevoli e “basse” (scarpe da hiking o escursionismo leggero). È comunque importante che queste calze abbiano una struttura differenziata, con un tessuto più sottile e leggero lungo la pianta del piede e rinforzi sulle dita e sul tallone.

Calze da trekking e alpinismo

Quando le escursioni si fanno più impegnative e gli scarponi più pesanti e rigidi anche le calze si debbono adeguare. Tutta la struttura della calza dunque deve avere maggior consistenza, per accentuare ancor di più l’azione di assorbimento degli sfregamenti e degli urti. Ai rinforzi in punta e sul tallone è bene che se ne aggiungano altri in punti strategici come i malleoli, il collo del piede e la parte della caviglia a contatto con la linguetta dello scarpone.

In generale, per le camminate impegnative nelle mezze stagioni andranno benissimo calze che arrivano a metà polpaccio, mentre quelle al ginocchio saranno indicate soprattutto per iclimi freddi caratteristici dell’escursionismo invernale (gite con le ciaspole) o dell’alpinismo in quota. Per queste attività a basse temperature sarà importante scegliere calze con caratteristiche specifiche, che alle qualità di morbidezza e traspirazione affianchino una buona coibentazione termica.

Quali materiali scegliere

Tutte le qualità delle calze sopra descrittedipendono in larga parte dai materiali utilizzatiper la loro costruzione. Oggi le aziende specializzate mettono sul mercato prodotti che combinano materiali differenti, in modo da sfruttare al massimo le qualità di ciascuno di essi, compensandone i difetti.

È ormai praticamente impossibile, ad esempio, trovare calze tecniche che utilizzino cotone al 100%. Questa fibra, infatti, ha una grandecapacità di assorbimento dell’umidità che peròtende poi a trattenere. Una calza in cotone, una volta impregnata di sudore, diventerebbe quindi fastidiosa e potrebbe incrementare glisfregamenti, generando arrossamento o addirittura vesciche. Ecco quindi che, soprattutto per le calze di uso estivo, il cotone viene utilizzato in abbinamento a materiali sintetici che contribuiscono ad espellere l’umidità.

Qualcosa di simile avviene per la lana, materiale ideale per un utilizzo nei trekking impegnativi, viste le sue qualità isolanti che la rendono fresca d’estate, calda d’inverno e chenon si alterano neppure quando le calze sonobagnate. Il problema “storico” delle calze di lana è sempre stata la relativa ruvidità delle sue fibre, che la rende poco piacevole al contatto con la pelle. Oggi però disponiamo di lavorazioni speciali che consentono di ottenerecalze di lana molto morbide e confortevoli e, per quasi tutti i prodotti tecnici presenti sul mercato si utilizza lana di qualità merinos, eccezionale per morbidezza e capacità di isolamento termico.

A parte alcune aziende consacrate al credo della pura lana merinos, in generale le calze da trekking oggi disponibili combinano la lana con altre fibre sintetiche, che migliorano il tempo di asciugatura delle calze e la loro resistenza all’uso

Tutto sul GORETEX e la manutenzione dei capi tecnici



Tutto sul GORETEX e la manutenzione dei capi tecnici

Pubblicato il: 6 giugno 2016

L’importante è iniziare con il piede giusto. Il primo approccio con il trekking deve essere graduale, se le nostre escursioni sono così sporadiche che le ricordiamo a fatica, possiamo accontentarci di indossare abbigliamento “di fortuna”. Se però subentra la passione per la montagna e ogni anno aggiungiamo nuove mete, l’equipaggiamento per noi sarà sempre più importante.

Metteremo da parte le cosiddette scarpe da tennis per calzare gli scarponcini leggeri e confortevoli, con la suola Vibram e con il rivestimento interno in Gore-Tex®; tra gli acquisti indispensabili non potremo rinunciare alla giacca a vento, impermeabile e al tempo stesso traspirante grazie sempre a questa pellicola magica di nome Gore-Tex®, brevettata nel lontano 27 aprile 1976. Oggi GORE è una delle 200 più grandi aziende private degli Stati Uniti.

Se siete interessati alla storia dell’azienda guardate 50 anni d storia Gore

Due parole sul Gore-Tex®

La domanda è inevitabile. Introdotta nei tessuti per la prima volta nel 1978, questa membrana inventata dai Bill e Vieve Gore, che avviarono laW. L. Gore & Associates nel seminterrato della loro casa nel 1958 (sembra quasi l’inizio di una storia parallela a quella della Apple, altra azienda di successo), è costituita principalmente da una forma particolarmente porosa ed estremamente sottile dipolitetrafluoroetilene espanso.

La natura idrofobica del PTFE, composta da circa 1,4 miliardi di micropori /cm² (ciascun foro è circa 20.000 volte più piccolo di una goccia d’acqua), impedisce all’acqua allo stato liquido di penetrare, mentre l’acqua allo stato di vapore può attraversare i pori della membrana. Quindi il Gore-Tex® è impermeabile all’acqua ma traspirante verso l’esterno.

La membrana in Gore-Tex® è impiegata nell’industria tessile soprattutto all’interno di capi d’abbigliamento dalle alte prestazioni e nella tomaia delle calzature per conferire traspirabilità e impermeabilità ad acqua e vento. Ma questo polimero versatile è stato introdotto anche nel settore dell’elettronica, dispositivi medici e lavorazione dei polimeri. Questo laminato ultrasottile può essere adottato per ampia gamma di attività all’aperto.

Sandwich perfetto

La membrana estremamente sottile di politetrafluoroetilene espanso, spessa appena0,01 mm, nella Gore-Tex® 3L si trova tra la fodera interna ad alte prestazioni (L3) e la superficie esterna (L1), quindi le tre componenti del laminato sono incollati a formare un unico strato, non c’è sfregamento tra loro, garantendo una minore usura e una durata superiore.

Nella membrana Gore-Tex® 2,5L al posto della fodera interna c’è una pellicola sottile e protettiva incollata alla membrana. Questa costruzione Z-liner ha il vantaggio che con meno cuciture termosaldate i produttori hanno più libertà nel design dei modelli.

Infine, nel laminato a due strati 2L, la membrana è solo unita alla superficie esterna, mentre la fodera è libera all’interno del capo, questa caratteristica consente una migliore vestibilità, maggiore comfort e versatilità.

laminati Gore-Tex® resistono alla pressione di entrata dell’acqua incontrata durante il maltempo e in applicazioni impegnative, tuttavia l’impermeabilità di un prodotto non dipende solo dalla membrana, ma anche dal tipo di applicazione della stessa sul tessuto, dalle cuciture, più in generale dal tipo di lavorazione del capo tecnico; ecco perché tutti i nuovi prototipi di prodotto Gore-Tex® dei partner che realizzano scarponi, giacche a vento, guanti, tende, ecc sono sottoposti a numerosi test nei laboratori GORE. Solo se soddisfano rigorosi standard di prestazioni vengono messi in produzione in una fabbrica certificata GORE. I test sono diversi, ne citiamo tre:

Martindale Test che prevede lo strofinamento del tessuto più volte con la lana o carta vetrata usando una notevole pressione;Cold Flex Test durante i quali i laminati Gore-Tex® vengono strizzati e allungati ripetutamente per ore a temperature estreme;Rain Chamber Test Gore, riservato ai capi di abbigliamento, che simula nella cabina di collaudo diverse condizioni di pioggia.

 

Le performance garantite dalla lamina in Gore-Tex® non dipendono solo dal tessuto ma anche da come viene lavorato il capo tecnico, quindi i partner dell’azienda, per utilizzare il brevetto devono superare dei testi di laboratorio e soddisfare rigorosi standard di prestazioni.

I laminati più noti, utilizzati per giacche a vento e calzoni, pensati per escursionisti, alpinisti, sciatori freeride, guide alpine e appassionati di outdoor, si dividono in tre classi di prodotto che dipendono dalla membrana, processi di laminazione e scelta di tessuti.

Prodotti Gore-Tex® impermeabili nel tempo e antivento con una traspirabilità ottimale.Prodotti Gore-Tex® Pro che garantiscono la massima robustezza e ideali per un uso estremo e prolungato. Prodotti Gore-Tex® Activeparticolarmente leggeri, altamente traspiranti e impermeabili ad acqua e vento. Per attività ad alto impatto aerobico.

Per approfondire l’argomento consultate la pagina “La seconda pelle per il trekking: GORETEX e WINDSTOPPER”

Impermeabilità e traspirazione

Nella scelta delle giacche a vento, degliscarponi o della tenda da campeggio, bisogna tener conto di un parametro importante: la resistenza del tessuto alla pressione dell’acqua. Il metro adottato a livello internazionale per misurare l’impermeabilità della membrana è lapressione della Colonna d’Acqua espressa in mm; il dato numerico indica pertanto la pressione che grava sul materiale testato prima che questo lasci passare le molecole di H2O: più alta è la colonna d’acqua, più la pressione è alta, più il tessuto è impermeabile.

Un capo d’abbigliamento è impermeabile nel momento che lascia passare l’acqua solo quando la colonna supera i 1300 mm, per un valore compreso tra i 400 e i 1300 mm il tessuto risulta essere solo idrorepellente.

Tessuto impermeabile = pressione superiore a 1300 mmTessuto idrorepellente = pressione compresa tra 400 e 1300 mm

 

 

Questi dati però vanno interpretati correttamente; infatti, impermeabilità etraspirabilità sono inversamente proporzionali, più alta è l’impermeabilità, più basso è il potere di traspirazione del tessuto. Tutto dipende dal tipo di performance che vogliamo dal nostro capo tecnico:

il catino della tenda o il copri zaino devono essere solamente impermeabili, quindi si adotta il nylon che presenta una pressione di 28.000 millimetri di colonna d’acqua.per le pedule e per le giacche a vento non si deve trascurare il fattore “traspirazione”, quindi la pressione della colonna d’acqua deve essere decisamente più bassa.

Il giusto compromesso può essere la giacca in Gore-Tex® per piogge moderate, altrimenti per precipitazioni intense meglio indossare il classico poncho – riponetelo sempre nello zaino, non si può mai sapere – che ripara completamente i nostri indumenti.

Il test “impermeabilità” basato sulla norma ISO 811

I tecnici di laboratorio per misurare il grado d’impermeabilità del tessuto da testare pongono un cilindro sopra al tessuto e aggiungono acqua finché la membrana non cede e lascia passare il liquido; ad esempio, una membrana 2000 mm indica che si bagna da parte a parte quando la Colonna d’Acqua raggiunge i 2 metri.

Conoscendo la pressione della Colonna d’Acqua siamo in grado di calcolare in maniera approssimativa la resistenza del tessuto quando è esposto alla pioggia; ipotizziamo che resista a 2000 mm di Colonna d’Acqua:

se dobbiamo fronteggiare un nubifragio(precipitazioni di oltre 30 mm/h) il tessuto può resistere 66 ore (ossia 2000 : 30) e potrebbe essere il caso del telo di una tenda da campeggio;con pioggia debole (fino a 2 mm/h) lo stesso telo potrebbe resistere 1000 ore;con pioggia moderata (tra 2 e 6 mm/h) l’acqua può penetrare dopo 350 ore;con pioggia forte (oltre i 6 mm/h) ocarattere di rovescio (oltre i 10 mm/h) fino a 200 ore.

Naturalmente sono dati indicativi poiché oltre alla Colonna d’Acqua bisogna tener conto anche di altri fattori, ad esempio il vento e l’inclinazione del tessuto dove cade l’acqua. Inoltre, come premesso, nella scelta del tessuto ideale dobbiamo valutare non solo la sua impermeabilità ma anche la traspirabilità (concetti diametralmente opposti), e vale la pena sottolineare nuovamente che soprattutto nelle attività outdoor l’impermeabilità non è sempre un fattore positivo, più aumenta più si riduce la traspirazione del tessuto.

Aumento della Colonna d’Acqua = maggiore RET = minore MVTR

Quindi i laminati Gore-Tex® consentono al sudore di fuoriuscire dai capi di abbigliamento contribuendo a ridurre il surriscaldamento e l’accumulo di sudore. Attenzione: la traspirabilità si riferisce alla capacità di fuoriuscita di vapore acqueo e non dell’aria.

Le prestazioni della membrana in Gore-Tex® sono ridotte se la giacca ha troppe tasche e punti di cucitura, è utile invece nell’acquisto del capo tecnico sceglierne uno con gli zip di ventilazione sottomanica, infatti se il clima è particolarmente caldo-umido anche la giacca a vento in Gore-Tex® non sarà in grado di rilasciare all’esterno tutto il sudore prodotto. Di tanto in tanto, è importante applicare prodotti per l’impermeabilizzazione esterna.


Resistenza al vento

Il tessuto deve essere resistente al vento per evitare la spiacevole sensazione di raffreddamento, in questo caso il parametro utilizzato è il volume di aria che passa attraverso un cm quadrato di tessuto in un secondo, quindi una giacca antivento in Gore-Tex® soddisfa questa caratteristica poiché la sua permeabilità all’aria è di 5 l/m2/sec.

La protezione totale dal vento è conferita dalla membrana Windstopper® che contiene più di 1,4 miliardi di micropori, capaci di lasciare il vento all’esterno, mentre il sudore può evaporare liberamente attraverso i tessuti. Questi laminati si distinguono a sua volta inWindstopper® Active Shell Windstopper® Soft Shell, ulteriori approfondimenti alla pagina  “La seconda pelle per il trekking: GORETEX e WINDSTOPPER”

Colle del Nivolet (Ph Enrico Bottino)

Manutenzione: a questa dobbiamo pensarci noi

Anche la nostra “seconda pelle” può esserelavata senza problemi, possiamo prendercene cura utilizzando detergenti adeguati, evitando detersivi in polvere, ammorbidenti o candeggianti, poiché riducono l’efficacia del tessuto Gore-Tex® intaccandone i micropori (con le membrane microporose è importante fare attenzione ai residui di detersivi, ammorbidenti e soluzioni saline).

Altra accortezza da seguire: prima di lavare il capo, chiudere completamente la zip anteriore, le tasche e fissare tutte le patelle e gli strap. Comunque la prima regola da seguire è quella di consultare sempre le istruzioni fornite dal produttore, solitamente presenti sull’etichetta. Qui di seguito diamo le indicazioni brevi, precise ed esaustive già riportate sul sito dell’azienda GORE

1 – Giacche

Lavare a macchina a 40°C con un’esigua quantità di detergente liquido;Sciacquare accuratamente e selezionare centrifuga minima;Non usare detersivi in polvere o prodotti che contengano ammorbidenti, smacchiatori o candeggina;Non lavare insieme a capi molto sporchi;Non candeggiare;Lasciar asciugare il capo all’aria;Passare il capo in asciugatrice per altri 20 minuti per riattivare il trattamento idrorepellente DWR oppure stirare il capo asciutto a media temperatura (calore, senza vapore) posizionando un asciugamano o un panno tra il capo e il ferro da stiro.Se si rende necessaria una pulitura a secco professionale, richiedere che utilizzino un solvente puro distillato a base di idrocarburi per il risciacquo e che spruzzino il trattamento DWR sul tessuto esterno del capo prima di asciugare.

 

2 – Scarponi

Pulire l’esterno con un panno o una spazzola e con abbondante acqua;Il produttore potrebbe consigliare un trattamento per la cura della pelle;Rimuovere sabbia, sassi e sporco dall’interno della calzatura;Rimuovere e scuotere il plantare, se del caso;Far asciugare all’aria a temperature moderate. Evitare il calore diretto. Le asciugatrici a convezione per le calzature funzionano bene;Si sconsiglia l’utilizzo di cere impermeabilizzanti o grassi in quanto possono compromettere la traspirabilità delle calzature;Applicare solo trattamenti, lucidi, creme e ammorbidenti consigliati dal produttore;Gli spray elimina profumo e i profumi di copertura non avranno effetto sulle proprietà della membrana GORE-TEX®.

 

3 – Guanti

Lavare a mano i guanti in acqua tiepida con poco detersivo;Non usare ammorbidente;Non stirare;Non candeggiare. Potrebbe danneggiare i guanti;Dopo il lavaggio, strizzare delicatamente dal dito al polso per eliminare l’acqua in eccesso. Quando asciugate i guanti posizionateli in modo che l’apertura del polso sia rivolta verso il basso. Non asciugare alla luce diretta del sole o su un termosifone. Lasciar asciugare i guanti in pelle a temperatura ambiente. I guanti in tessuto possono essere asciugati in asciugatrice a bassa temperatura;Indossare il guanto quando è parzialmente asciutto e fare il pugno per ripristinare la forma originale;Ripristinare l’idrorepellenza a intervalli regolari per mantenere l’effetto goccia. Applicare un trattamento repellente a base d’acqua

 

Testo di Enrico Bottino

Trekking.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Parma in data 4 Maggio 2012 - Editore: Verde Network S.rl

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lunedì 9 novembre 2015

Iva nell'edilizia

IVA NELL'EDILIZIA
Iva sui lavori di ristrutturazione edilizia
I lavori di ristrutturazione edilizia sono stati interessati da continui interventi legislativi, soprattutto ad opera del governo. In questi ultimi anni, infatti, per dare una spinta ad un settore economico particolarmente colpito dalla crisi, si sono succeduti interventi volti a modificare e ad ampliare i benefici fiscali concessi a quanti pongono in essere interventi di ristrutturazione edilizia.
Nell’articolo pubblicato il 14/01/2014 – “Legge di stabilità 2014: le detrazioni per ristrutturazioni edilizie” – ho esposto in maniera esaustiva le novità contenute nella legge di stabilità per il 2014 ed ho illustrato nel dettaglio la tipologia di lavori che possono fruire delle detrazioni fiscali e le condizioni per poter usufruire di dette detrazioni.
Dopo il successo che ha riscosso l’articolo presso il pubblico della rete, con ben 168 commenti, con questo articolo vorrei offrire ai lettori un approfondimento relativo all’imponibilità Iva dei lavori di ristrutturazione edilizia.
Nel presente articolo, allora, affronteremo il caso specifico dell’Iva da applicare ai lavori di ristrutturazione edilizia e al relativo materiale acquistato.
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono:
– i lavori devono riguardare immobili residenziali (quindi case di abitazione e non opifici industriali, capannoni o rimesse e garage);
– i lavori devono consistere in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– l’Iva agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione (cioè sui lavori eseguiti dalla ditta).
Collegando queste condizioni ai requisiti per poter fruire delle detrazioni fiscali sulle spese per ristrutturazione edilizia, allorasi può concludere che l’Iva agevolata al 10% si applica ai lavori eseguiti dalla ditta e regolarmente fatturati, lavori che devono consistere in manutenzione ordinaria (qui la detrazione è concessa solo se tali interventi riguardano parti comuni di edifici residenziali) e manutenzione straordinaria(detrazioni fiscali fruibili se eseguiti sia sulle parti comuni del condominio che sulle singole unità abitative).
La normativa, poi, chiarisce quale sia l’Iva da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione.
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva al 10%solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera.
Un caso particolare è rappresentato dai cd. “beni di valore significativo”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico.
I beni significativi sono stati espressamente individuati daldecreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio:
Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
Costo dei beni significativi = euro 12.000
Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
– sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
– sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 – 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
– 
ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare, di questi lavori:
– prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione.
– acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Se hai dei dubbi e vuoi porre un quesito visita anche la sezione dedicata alle Detrazioni per Ristrutturazioni Edilizie sul nostro FORUM
Visita anche il Dossier dedicato alle Ristrutturazioni Ediliziericco di approfondimenti, Normativa, risposte alle domande piu’ frequenti.
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172 Commenti per L’Iva sui lavori di ristrutturazione edilizia

  1. Condominio marina lecce
    14/09/2014 alle 07:02
    Ma nel caso di restauro conservativo (manutenzione di tutti i prospetti di edificio condominiale di tipo residenziale) è possibile richiedere l’Iva agevolata del 10% anche per i compensi dovuti ai tecnici incaricati per la progettazione, direzione lavori e la sicurezza?
    Grazie in anticipo
    • Dott. Andrea Mannarà
      15/09/2014 alle 09:03
      L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sulle prestazioni professionali, anche se rientranti in un più ampio contratto di appalto ed avente ad oggetto il restauro dell’immobile, l’Iva è sempre dovuta secondo l’aliquota ordinaria.
      • Raffaella
        09/02/2015 alle 23:22
        Buongiorno,
        ho letto con interesse e ho un dubbio relativo alla sua risposta al post del 14/09: l’aliquota al 10% non è applicabile alle prestazioni professionali (architetto, progettista). L’agenzia specifica esplicitamente che non lo è per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre non lo esplicita sulle ristrutturazioni. Lei fa riferimento ad un particolare chiarimento in merito da parte dell’agenzia delle entrate: mi potrebbe gentilmente dare maggiori dettagli? In quale legge è consultabile questo dettaglio? Grazie mille anticipatamente, Raffaella
        • Dott. Andrea Mannarà
          10/02/2015 alle 17:56
          Confermo quanto scritto nel post. Sui servizi professionali l’Iva si applica con aliquota ordinaria al 22%.
          La legge di riferimento è, naturalmente, il decreto Iva DPR 633/72.
          Trova un utile dettaglio nella guida redatta dall’Agenzia delle Entrate.
  2. Catia
    15/09/2014 alle 11:13
    Mi è caduto l’occhio sull’articolo relativo all’Iva agevolata e mi interessava un chiarimento, posto che ha confermato un mio punto di vista per il quale ho avuto recentemente una discussione. Vorrei un’ulteriore conferma:
    dall’articolo mi pare di capire che il committente non possa comprare i materiali (non finiti) con iva agevolata e farli mettere in opera, perché si abbia ristrutturazione i materiali e le prestazioni devono essere fatturati dalla ditta è giusto?
    nel caso in cui invece un’impresa sistematicamente abbia fatto interventi facendo acquistare i materiali al committente questi che ha acquistato con iva agevolare rischia il recupero dell’iva ed anche la contestazione della relativa detrazione?
    Grazie per il parere
    • Dott. Andrea Mannarà
      17/09/2014 alle 09:28
      L’acquisto dei materiali necessari per le opere di ristrutturazione godono dell’Iva agevolata al 10% solo se acquistati dalla ditta che esegue i lavori. Devono quindi rientrare nell’ambito dell’appalto lavori.
      La motivazione è semplice: in questo modo si evita che il privato possa acquistare materiali che non saranno utilizzati per i lavori di ristrutturazione, usufruendo così di una agevolazione Iva non prevista.
      Proprio da ciò discende anche la disciplina sanzionatoria: nel caso di controlli, i soggetti interessati al recupero dell’imposta evasa saranno – solidarmente – colui che ha emesso fattura con Iva agevolata e il privato che ha acquistato.
      • Catia
        17/09/2014 alle 16:01
        Grazie,
        gentilissimo; infatti alla stessa conclusione ero arrivata anch’io, senza contare la diversa incidenza anche sugli studi settore per un’azienda che acquista e mette in opera e l’azienda che fattura solo manodopera… ma evidentemente poi ognuno interpreta come meglio fa comodo.
  3. Emy
    19/09/2014 alle 09:51
    Buongiorno,
    avrei un quesito sull’applicazione dell’IVA agevolata nel caso di SCIA con ristrutturazione edilizia.
    Se in Comune viene presentata da me in quanto proprietaria, il mio compagno, con cui ho stipulato e registrato un contratto di comodato d’uso gratuito per poter fruire delle detrazioni sulla ristrutturazione, ha diritto all’IVA agevolata al 10% sia sulla manodopera che sull’acquisto diretto dal fornitore dei beni finiti?
    C’è una legge/normativa/circolare che stabilisce questa questione?
    Grazie per il chiarimento
    • Dott. Andrea Mannarà
      22/09/2014 alle 08:40
      La soluzione che le prospetto è la seguente.
      Avendo il suo compagno stipulato con lei un contratto di comodato gratuito e registrato, egli può fruire delle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione edilizia.
      Quindi, sarà il suo compagno che dovrà stipulare il contratto di appalto con la ditta che eseguirà i lavori.
      A questo punto, per poter usufruire anche dell’agevolazione Iva al 10%, il materiale per i lavori di ristrutturazione dovranno essere comprati dalla ditta che poi addebiterà il costo al suo compagno, titolare del contratto di appalto e soggetto che realmente esegue i lavori sull’immobile e sostiene le spese.
  4. doriana
    18/11/2014 alle 18:55
    salve, ho le idee poco chiare, vorrei sapere se nel mio caso posso usufruire del iva agevolata e quale perché in un articolo ho visto che si parla sia di 4 che di 10.Stismo usufruendo del piano casa per chiudere una veranda, per farne un altra e un copri balcone per riparare in parte gli infissi dai raggi diretti del sole, abbiamo dato tutto in mano ad una ditta. Se rientriamo nel uso dell iva agevolata cosa devo fare per poterne usufruire??
    • Dott. Andrea Mannarà
      19/11/2014 alle 18:24
      I lavori che lei sta effettuando rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria. Si può richiedere l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%.
      E’ fondamentale però che i lavori vengano eseguiti totalmente tramite conferimento di appalto ad una ditta, la quale dovrà provvedere pure all’acquisto dei materiali.
      Per usufruire dell’Iva agevolata dovrà inoltrare alla ditta una dichiarazione firmata in cui certifica il possesso dei requisiti.
  5. Giacomo
    20/11/2014 alle 12:28
    salve, ho iniziato la ristrutturazione del mio appartamento. mi chiedevo se posso far acquistare tutti i materiali dalla ditta che esegue i lavori e usufruire dell’iva agevolata al 10% su tutti i materiali compreso il parquet?
    • Dott. Andrea Mannarà
      20/11/2014 alle 17:06
      In caso di lavori di ristrutturazione di un immobile, si può usufruire dell’Iva agevolata al 10%.
      Attraverso un contratto di appalto con la ditta che esegue i lavori, è possibile far acquistare tutto il materiale alla ditta e godere comunque dell’Iva agevolata al 10%.
      Naturalmente la ditta le girerà il costo del materiale in fattura, oltre alla propria prestazione.
  6. michele
    06/12/2014 alle 17:45
    buongiorno,io sto ristrutturando il mio appartamento e avendo demolito e ricostruito tavolati,recuperato un sottotetto con relativa costruzione di scala in cemento armato e rifatto completamente gli impianti dovrei rientrare nella ristrutturazione edilizia e non come manutenzione straordinaria(se sabaglio correggetemi>).ora sto acquistando i lucernari che rientrano come beni finiti.li posso acquistare direttamente io committente dal rivenditore usufruendo dell’iva al 10% e delle detrazioni e farli installare a una ditta di posatori?
    • Dott. Andrea Mannarà
      09/12/2014 alle 18:37
      Per quanto riguarda i cd. “beni finiti” (come i lucernari nel suo caso), è possibile che l’acquisto sia effettuato da colui che effettua la ristrutturazione dell’immobile e non dalla ditta appaltatrice dei lavori.
      Affinchè l’agevolazione Iva al 10% sia fruibile per intero, è però necessario che i lavori siano configurabili come ristrutturazione edilizia, e non come manutenzione straordinaria.
      Le opere di ristrutturazione edilizia sono quelle che permettono di trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
  7. Mirko
    09/12/2014 alle 23:26
    Buongiorno,
    sto facendo una ristrutturazione straordinaria del mio appartamento (ho rifatto completamente il bagno). E’ corretto che l’azienda che fa i lavori acquisti i materiali con iva al 22% e a me li fatturi con iva al 10% recuperando il 12% nella propria dichiarazione di IVA?
    grazie molte
    Mirko
    • Dott. Andrea Mannarà
      10/12/2014 alle 12:44
      Bisogna distinguere i materiali edili dai beni finiti (ad esempio rubinetteria e sanitari).
      Per i materiali edili può usufruire dell’Iva agevolata al 10%, quindi mediante una sua dichiarazione anche la ditta può acquistare i materiali al 10%.
      Per i beni finiti il discorso è diverso, in quanto l’agevolazione Iva al 10% si conteggia solo sulla differenza tra il valore complessivo del lavoro e il valore dei beni finiti.
      • Mirko
        10/12/2014 alle 17:42
        Grazie, si parlavo dei beni finiti tipo rubinetterie e sanitari. Facendo un esempio se il lavoro complessivo costa 5000 euro e piastrelle sanitari etc costano 7000, la ditta appaltatrice mi dovra’ applicare l’iva agevolata solo per 5000 euro e sul restante 2000 sarà al 22%. Se il fornitore ha acquistato beni finiti per 5000 euro con iva al 22 a me li fatturerà al 10 recuperando il 12 in fase di dichiarazione iva, è corretto? (era questo il mio dubbio). Grazie molte per l’informazione.
        • Dott. Andrea Mannarà
          11/12/2014 alle 12:05
          Sì, è corretto.
  8. Luca
    15/12/2014 alle 10:50
    non mi è chiara una cosa sul rapporto tra proprietario dell’immobile e fruitore della detrazione fiscale del 50%, in particolare se posso fare la dichiarazione IVA agevolata al 10% per lavori di ristrutturazione (stiamo rifacendo il cancello carraio) intestata a mia moglie unica proprietari dell’immobile ed io invece essere intestatario sia della fattura che del bonifico bancario (beneficiario del detrazione).
    Complimenti per il sito, chiaro e fatto molto bene.
    Grazie e buon lavoro
    Luca
    • Dott. Andrea Mannarà
      15/12/2014 alle 18:06
      Iva agevolata al 10% e detrazione fiscale del 50% sono due concetti distinti e separati.
      1) Iva agevolata al 10% = spetta nel caso in cui si facciano lavori di ristrutturazione edilizia, alle condizioni esposte nell’articolo.
      2) Detrazione fiscale del 50% = riguarda la possibilità di detrarre dal reddito personale una quota (pari al 50%) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione si usufruisce in 10 rate annue di pari importo.
      Nel suo esempio, il coniuge che sostiene effettivamente le spese per la ristrutturazione, anche se non è proprietario dell’immobile, può beneficiare della detrazione fiscale del 50%.
      • Luca
        16/12/2014 alle 10:02
        Chiarissimo e sopratutto velocissimo!
        Grazie per il servizio che offre
        buona giornata
        Luca
  9. Daniele
    16/12/2014 alle 19:29
    Sto ristrutturando la facciata del mio edificio di 2 piani, credo però che di “beni finiti”, l’impresa ne abbia acquistati pochi…a meno che non rientrano tra questi, l’intonaco, il ponteggio, la pittura, il mapelastic, il mapefer e il mapegrount, il gocciolatoio in polistirolo, etc. è così???
    Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      17/12/2014 alle 12:04
      Intonaco, ponteggio, mapefer ed altro non sono beni finiti, ma materiali edili per la realizzazione dell’opera.
      Possono usufruire dell’Iva agevolata al 10% solo se acquistati dalla ditta, come specificato nell’articolo.
  10. martina
    19/12/2014 alle 14:37
    salve,
    stiamo ristrutturando casa, manutenzione straordinaria in edilizia libera. Una parte degli impianti sono stati fatti da noi in economia. Le opere murarie vengono effettuate dalla ditta che ci fattura al 10%. L’impianto di riscaldamento a pannelli radianti viene eseguito e faturato dall’idraulico il quale può fatturare anche lui sempre al 10% giusto?
    • Dott. Andrea Mannarà
      19/12/2014 alle 16:15
      Si, anche l’idraulico può fatturare con Iva al 10%, con le regole descritte nell’articolo.
  11. fabrizio
    19/12/2014 alle 21:35
    Buonasera, non mi è chiara la RISOLUZIONE N.71/E dell’Agenzia delle entrate che prevede l’iva al 22% per l’acquisto di piastrelle per pavimenti. Ma questo è valido anche se il pavimento viene acquistato direttamente dall’impresa che lo realizza e me lo fattura insieme alla manodopera??
    • Dott. Andrea Mannarà
      22/12/2014 alle 18:24
      Nel caso illustrato dalla risoluzione n. 71 del 2012, il pavimento (parquet) non è considerato bene finito e non può essere assoggettato ad aliquota agevolata.
      Anche se la fornitura viene posta in essere attraverso la ditta appaltatrice, l’Iva sul parquet è da applicarsi con l’aliquota ordinaria.
  12. Luca
    20/12/2014 alle 12:17
    Salve,
    ho eseguito lavori di sostituzione di impianto di condizionamento con pompa di calore, presso un laboratorio di proprieta’ loro, di una societa’ di persone SNC.
    L’ apparecchiatura l’ ho fatta fatturare direttamente a loro con IVA 22%, ed io mi sono occupato della sostituzione.
    Siccome gli hanno detto che come soci possono fare la detrazione 50% , allo studio devo fatturare con IVA agevolata oppure ordinaria?
    Grazie.
    • Dott. Andrea Mannarà
      22/12/2014 alle 18:28
      Nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come quello da lei eseguito, la possibilità di applicare l’Iva agevolata al 10% si ha soltanto se i lavori vengono eseguiti all’interno di un edificio residenziale, cioè presso una abitazione, e non presso opifici industriali o botteghe commerciali o, nel caso in specie, presso laboratori.
  13. Laura
    23/12/2014 alle 12:40
    Buongiorno,
    il prossimo anno effettueremo i lavori di ristrutturazione del nostro appartamento di proprietà, e in particolare: rifacimento impianto elettrico, impianto riscaldamento, impianto idrico, pavimenti e rivestimenti, sostituzione infissi esterni, porte interne e mobili. Leggevo che la legge di stabilità per il 2015 ha confermato la detrazione al 65% sugli infissi, al 50% sulla ristrutturazione, il rimborso fino a 10 mila euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e l’iva al 4% sulla ristrutturazione. E’ corretto? E l’IVA al 4% su cosa si applica esattamente, tutto o solo mano d’opera? Sui materiali, le porte e i mobili da inserire nell’appartamento oggetto di ristrutturazione, l’IVA a quanto ammonta?
    Grazie e buone feste
    • Dott. Andrea Mannarà
      29/12/2014 alle 10:34
      La legge di stabilità per il 2015, definitivamente approvata dal Parlamento, ha esteso anche per l’anno 2015 il beneficio fiscale relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia.
      Il bonus è del 50% per i lavori di ristrutturazione e del 65% per i lavori di risparmio energetico.
      Su questi lavori è ammesso il beneficio dell’Iva al 10%, alle condizioni illustrate nell’articolo.
      L’Iva al 4% spetta solo se i lavori riguardano l’abitazione principale e sia un immobile non di lusso. In questo caso è necessaria una dichiarazione del proprietario da consegnare alla ditta che, in appalto, esegue i lavori.
  14. paola
    28/12/2014 alle 16:02
    Buon giorno,
    devo eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria e per fare tali lavori necessito di 3 imprese. Ognuna di esse può fatturare la manodopera e i materiali con iva al 10% per i lavori che gli competono autonomamente? o necessito di un committente principale che instaurerà dei contratti di subappalto con le altre imprese? Grazie Paola
    • Dott. Andrea Mannarà
      29/12/2014 alle 10:31
      Lei può far eseguire i lavori a 3 ditte differenti, in base alla tipologia di lavori da realizzare. Per ognuna di esse dovrà predisporre il contratto di appalto che specifica in modo chiaro quali tipi di lavori la ditta andrà ad eseguire. In questo modo lei può godere dell’agevolazione Iva al 10%, fermo restando i requisiti illustrati nell’articolo.
      L’agevolazione dell’Iva al 10%, invece, non è ammessa nel caso di rapporti di subappalto.
  15. Lucia Torera
    29/12/2014 alle 15:16
    Buongiorno, devo far eseguire lavori di manutenzione/rifacimento tetto della abitazione dove risiedo. L’abitazione è di proprietà di mio marito attualmente residente all’estero per motivi di lavoro.
    Posso agevolarmi dell’IVA al 10%.
    Grazie e buone feste.
    Lucia
    • Dott. Andrea Mannarà
      29/12/2014 alle 18:43
      L’agevolazione Iva al 10% spetta a colui che sostiene le spese per interventi di manutezione o ristrutturazione edilizia (come specificato nell’articolo). Affinchè si possa godere dell’Iva al 10% è necessario che i lavori vengano eseguiti su immobili destinati ad abitazione.
      L’agevolazione spetta anche nel caso in cui è il coniuge convivente a sostenere la spesa, anche se l’immobile è di proprietà dell’altro coniuge.
  16. Silvana
    29/12/2014 alle 19:42
    Buonasera,
    volevo chiedere un chiarimento in merito alla riduzione dell’IVA al10%. Sto ristrutturando l’appartamento che ho comprato, non c’è nulla e quindi devo far fare l’impianto idraulico, elettrico ed infissi con due ditte diverse (idraulico e muratore). Per avere diritto all’IVA ridotta compro io i sanitari, piastrelle oppure pago tutto alla ditta che mi fa i lavori? E che cosa devo scrivere nei bonifici solo acconti e/o avanzamento lavori?
    Grazie Silvana
    • Dott. Andrea Mannarà
      30/12/2014 alle 18:05
      I lavori da lei intrapresi consistono in manutenzione. L’Iva agevolata al 10% si può fruire soltanto sui servizi inerenti detti lavori, cioè sulla manodopera fornita dalle ditte che eseguono i lavori.
      Per quanto riguarda i materiali, bisogna distinguere.
      I materiali necessari ad eseguire le opere (malta, cemento etc.) possono usufruire dell’Iva al 10% purchè acquistati dalla ditta che esegue i lavori nell’ambito di un regolare contratto di appalto.
      I beni finiti (infissi, rubinetteria, piastrelle) possono usufruire dell’Iva al 10% sempre che siano acquistati dalla ditta che esegue i lavori, ma in questo caso l’Iva agevolata si potrà applicare solo sulla differenza tra il valore complessivo dei lavori e il valore dei beni acquistati. Nell’articolo da me scritto è riportato un chiaro e semplice esempio che spiega ciò.
      Le consiglio di fornire alle ditte che eseguono i lavori una sua dichiarazione con la quale richiede l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%.
  17. Vanna
    31/12/2014 alle 10:49
    Dove posso trovare il modulo per poter usufruire di questa agevolazione? Grazie
  18. Paola
    06/01/2015 alle 16:18
    Buongiorno sto installando impianto di antifurto nel mio appartamento casa bifamiliare posso usufruire di Iva al 10%. Ho fatto segnalazione di lavori di manutenzione straordinaria al Comune. Grazie e buon 2015
    • Dott. Andrea Mannarà
      07/01/2015 alle 10:11
      L’agevolazione iva al 10% è fruibile sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di ristrutturazione edilizia.
      L’agevolazione riguarda i servizi, cioè il lavoro eseguito dalla ditta appaltatrice dei lavori.
      Per i materiali, nel suo caso parliamo di manutenzione, l’agevolazione spetta solo se questi sonon acquistati direttamente dalla ditta, con le regole illustrate nell’articolo.
  19. Francesco
    09/01/2015 alle 09:01
    Buongiorno, ho gia’ avviato lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo presentando la Scia al Comune e tutta la necessaria documentazione relativa alle imprese che lavorano in cantiere (intonacatori, piastrellisti, impiantisti). Mi chiedevo, dovendo far realizzare la cucina in legno da un artigiano l’IVA da applicare si calcola al 10% o al 22%?
    Inoltre anche per il falegname dovro’ presentare la documentazione al Comune per informare deilavori che lo stesso deve effettuare nel mio immobile? Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      09/01/2015 alle 17:43
      Ritengo che la cucina in legno non rientri nel campo di applicazione della norma, quindi il lavoro svolto dall’artigiano andrà al 22%.
      Inoltre, la cucina non rientra neanche nel concetto di beni significativi, così come individuati dal DM 29/12/1999.
      Per quanto riguarda eventuali comunicazioni da fare al comune, questi lavori dovrebbero rientrare nelle comunicazioni ordinarie da lei già fatte. Se così non è, le consiglio di informarsi direttamente con l’ufficio tecnico del comune.
  20. daniela
    13/01/2015 alle 13:33
    Salve vorrei dei chiarimenti sull’iva agevolata. Io ho una concessione edilizia per ampliamento prima casa, ho usufruito del piano casa per aggiungere due stanze e ampliarne una, ma nel progetto presentato ci sono anche lavori di ristrutturazione, come demolizione di muri e apertura di nuove finestre, solo che nella dicitura c’e scritto solo ampliamento, posso richiedere l’iva agevolata per ristrutturazione per le parti appunto dove non si può utilizzare quella per ampliamento? Devo chiedere qualche documento al comune?grazie saluti
    • Dott. Andrea Mannarà
      14/01/2015 alle 12:20
      Per legge, sui lavori identificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, ristrutturazione, risanamento conservativo, si può beneficiare dell’Iva agevolata al 10%.
      Le ricordo che l’Iva agevolata si applica sui lavori eseguiti dalla ditta e non sui materiali. Per quanto riguarda i materiali, la rimando a quanto specificato nell’articolo
  21. Antonietta
    15/01/2015 alle 10:45
    Salve, vorrei una precisazione, se possibile. Sto facendo dei lavori nell’abitazione di proprietà, sono lavori di restauro e/o ristrutturazione. L’acquisto dei pavimenti rientra tra i beni finiti oppure no ? Posso acquistarlo direttamente ottenedo l’IVA al 10% o devo in ogni caso farlo acquistare alla ditta che mi sta eseguendo i lavori? Grazie in anticipo!
    • Dott. Andrea Mannarà
      15/01/2015 alle 16:18
      La pavimentazione non rientra tra i beni significativi, quindi può usufruire dell’Iva agevolata al 10%.
      In merito all’acquisto, non trattandosi di beni significativi, l’acquisto deve essere fatto dalla ditta appaltatrice.
  22. michele
    18/01/2015 alle 11:16
    Salve, le vorrei chiedere, dato che devo ristrutturare una casa di mia proprietà dove dovrò svolgere l’ attività di affittacamere posso usufruire dell’ iva agevolata anche sè la struttura sarà adebita ad attività oppure la legge permette solo di usufruire ad abitazioni private? Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      19/01/2015 alle 12:21
      L’immobile che successivamente sarà adibito ad affittacamere è un immobile residenziale, non può certo essere un capannone o un magazzino.
      Quindi può usufruire dell’Iva agevolata.
  23. Andrea
    20/01/2015 alle 13:24
    Buongiorno, ho una DIA per “Ristrutturazione edilizia” ma la ditta che mi ha installato l’antifurto dice di non poter applicare l’IVA al 10% a tutta la fattura. A me risulta che la regola dei beni significativi valga solo per le manutenzioni ordinaria e straordinaria mentre per le ristrutturazioni edilizie c’è sempre l’IVA al 10% su tutto. Chi ha ragione?
    • Dott. Andrea Mannarà
      20/01/2015 alle 15:53
      Nel caso di lavori denunciati ed effettivamente realizzati qualificabili come ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, l’Iva al 10% si applica sui servizi (manodopera fornita dalla ditta appaltatrice dei lavori) e sui materiali acquistati necessari per l’esecuzione dell’opera ad esclusione di materie prime e semilavorati.
      Per i beni finiti, quei beni cioè che pur essendo incorporati nell’immobile conservano la loro individualità, si può applicare l’Iva al 10%, sia nel caso in cui l’acquisto venga effettuato dalla ditta, sia nel caso in cui ad acquistare i prodotti provveda direttamente il proprietario dell’immobile.
      Nel suo caso, l’impianto di sicurezza, pur essendo elencato tra i beni significativi di cui al decreto 29/12/99, è anche un bene finito, perchè in qualsiasi momento lo si può togliere dall’immobile ed installarlo in un altro edificio. Per questa ragione, esso può usufruire dell’Iva agevolata al 10%.
  24. Gabriele
    20/01/2015 alle 19:24
    Buonasera Dott. Mannara. Intanto i miei complimenti per la sua disponibilità.
    È stato detto e ridetto più volte: per il pavimento (quindi anche il parquet) e le piastrelle per i rivestimenti dei bagni, l’IVA può essere al 10% solo se l’acquisto è fatto dalla ditta appaltatrice. La Ditta a sua volta li pagherà con Iva al 10%, in virtù della mia autodichiarazione che gli ho fornito. Un dubbio, quando Lei afferma “nell’ambito di un regolare contratto d’appalto”. Cosa prevede la legge? È sufficiente la scrittura privata fra le parti (non dal notaio e non registrata)? Ed inoltre, per le detrazioni fiscali (50%), l’Agenzia delle entrate, in caso di verifica, richiede copia del “regolare contratto d’appalto”?
    Grazie infinite.
    • Dott. Andrea Mannarà
      21/01/2015 alle 18:45
      Il regolare contratto di appalto è il contratto stipulato tra colui che intende eseguire i lavori (proprietario) e la ditta che si occuperà dei lavori.
      Essendo un accordo di natura patrimoniale, è consigliabile che questo venga redatto per iscritto tra le parti contraenti. E per questo va bene la scrittura privata.
      L’eventuale registrazione del contratto è lasciata alla libera disponibilità delle parti. Il vantaggio di una registrazione è la “data certa”, ossia rendere quell’atto opponibile anche a terzi soggetti estranei al rapporto tra soggetto appaltante e ditta appaltatrice.
      Per intenderci: la registrazione del contratto potrebbe essere utile per dimostrare all’Agenzia delle Entrate la data di inizio lavori, la tipologia dei lavori effettuati e il corrispettivo pattuito.
      Infatti, in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate inerente le detrazioni fiscali del 50%, è necessario produrre il contratto di appalto.
  25. Giusy
    20/01/2015 alle 21:52
    Per la costruzione di una prima casa posso avvalermi dell’ Iva 4%?
    Chi mi fornisce e pone in opera le finestre e le persiane con quale aliquota mi deve fatturare?
    Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      21/01/2015 alle 18:40
      L’Iva agevolata al 4% è ammessa solo sui lavori eseguiti dalla ditta per la costruzione di una casa da adibire ad abitazione principale.
  26. Daniele Farina
    22/01/2015 alle 17:47
    Buonasera Dott. Mannara, sto procedendo alla ristrutturazione di un rustico. Per la qual cosa mi avvalgo di una ditta. Mi sembra di capire che non posso procedere all’acquisto diretto di tavolame in legno per ripristino di sottotetto avvalendomi dell’Iva al 10%. Per avvalermene deve essere acquistato dalla ditta stessa e poi a me fatturato all’interno di un contratto di appalto. Giusto?
    • Dott. Andrea Mannarà
      23/01/2015 alle 09:58
      Se i lavori che sta portando a compimento sono stati denunciati al comune come “manutenzione straordinaria o ordinaria”, allora l’acquisto del legname, per poter usufruire dell’Iva agevolata al 10%, dovrà essere effettuato dalla ditta esecutrice dei lavori.
      Se, invece, i lavori sono stati denunciati come “ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o restauro”, allora potrà procedere anche lei personalmente all’acquisto del materiale con Iva al 10%.
  27. max proietti
    23/01/2015 alle 17:09
    Dopo aver letto attentamente la guida dell’agenzia delle entrate mi è sorto un dubbio in merito alla detrazione del costo sostenuto per il rifacimento del bagno (sto per ristrutturare tutta casa). Vorrei comprare io direttamente i sanitari, box doccia, ecc. e usufurire dell’Iva al 10%, se facessi così la ditta che esegue i lavori ovviamente indicherà sulla fattura solamente la “manodopera”. Pertanto come posso “scaricare” il costo di acquisto dei sanitari? Se effettuo l’acquisto direttamente e pago con bonifico posso poi sommare la fattura dei sanitari con quella della ditta ed indicare il costo totale da detrarre in 10 anni nella dichiarazione dei redditi? Grazie anticipatamente.
    P.S. ho scritto anche all’Agenzia delle entrate ma nessuna risposta.
    • Dott. Andrea Mannarà
      26/01/2015 alle 10:10
      Bisogna distinguere le due questioni: Iva al 10% e detrazioni fiscali al 50%.
      Per quanto riguarda l’Iva al 10%, i beni che lei intende acquistare sono definiti “beni significativi”. Nel caso in cui i lavori siano denunciati come manutenzione, allora l’acquisto dei beni significativi deve essere effettuato dalla ditta che esegue i lavori, e l’Iva al 10% sarà calcolata non sull’intero importo dei beni, ma solo sulla differenza tra il valore dei beni e il valore complessivo dei lavori. Se acquista lei i beni, non può godere dell’Iva al 10%.
      Se, invece, i lavori sono denunciati come ristrutturazione, allora per quei beni è ammessa l’iva agevolata al 10% anche nel caso in cui sia lei personalmente ad acquistarli.
      Seconda questione: le detrazioni fiscali al 50%.
      La detrazione spetta per le spese sostenute nell’anno 2015 per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. L’acquisto deve essere documentato da fattura intestata a colui che usufruisce delle detrazioni, e la fattura deve essere saldata a mezzo bonifico bancario speciale (le banche hanno già un format precompilato).
      • marta poli
        26/01/2015 alle 12:13
        Buongiorno Dott. Mannara, sto per iniziare dei lavori di ristrutturazione presentando al comune la “SCIA” desideravo sapere se l’acquisto dei c.d. “beni significativi” fatto direttamente da me oltre a l’agevolazione dell’IVA al 10% posso usufruire per l’importo della fattura della detrazione IRPEF al 50%(ovviamente pagando con bonifico bancario). ES. fattura rubinetteria, wc, bidet, doccia imponibile € 3.000 Iva 10% totale 3.300 pagati con bonifico bancario nella dichiarazione del redditi 2015 potrò indicare il 50 % di 3.300? E a tale cifra potrò sommare quella della ditta che effettua il lavori? Es 15.000 fattura ditta + Iva 10% + 3.300 acquisto beni significati= totale € 19.800 posso detrarmi quindi il 50% di € 19.800?? Grazie e complimenti per esserci di supporto..
        • Dott. Andrea Mannarà
          26/01/2015 alle 18:22
          Se i lavori sono denunciati al Comune come “ristrutturazione”, allora potrà acquistare lei stessa i beni signficativi e usufruire dell’Iva agevolata al 10%.
          Sullo stesso acquisto, purchè fatturato a lei e pagato con bonifico bancario, potrà usufruire delle detrazioni fiscali del 50% in aggiunta al costo sostenuto per la manodopera.
          • marta poli
            26/01/2015 alle 20:48
            Un’ultima precisazione. Effettuando la comunicazione tramite la SCIA posso usufruire dell’IVA al 10% sul materiale (piastrelle e pavimento) se le acquisto personalmente? E posso di conseguenza detrarre il 50% (pagherei ovviamente sempre tramite bonifico). Leggendo la guida dell’Agenzia delle entrate non è specificato. Grazie ancora
        • Dott. Andrea Mannarà
          27/01/2015 alle 09:40
          La Scia è il documento con cui si dà comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori. Si tratta, generalmente, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
          Controlli il suo documento e verifichi la natura dei lavori.
          Se, come presumo, si tratta di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’acquisto dei materiali può beneficiare dell’Iva al 10% solo se effettuato dalla ditta che esegue i lavori. Se compra lei personalmente il materiale, non ha diritto all’Iva al 10%.
          Per quanto riguarda le detrazioni fiscali del 50%, può usufruire dell’agevolazione anche se acquista lei il materiale, purchè la fattura sia a lei intestata e saldata a mezzo bonifico bancario speciale (le banche hanno già predisposto un format per questo tipo di bonifici).
          • marta poli
            27/01/2015 alle 10:27
            Un’ultima precisazione. I lavori che farò sono di ristrutturazione, quindi potrei usufruire dell’Iva al 10% acquistando direttamente io i pavimenti e i rivestimenti? Dove trovo i riferimenti normativi per farli visionare al venditore in quanto mi ha riferito che deve fatturare al 22%?
        • Dott. Andrea Mannarà
          27/01/2015 alle 18:32
          Può trovare una facile guida sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure il mio articolo su questo blog pubblicato il 14/01/14, oppure sul forum di fiscoetasse.
          In ogni caso, il riferimento normativo è il DPR 633 del 1972, tabella A, parte III.
  28. Alessandro
    23/01/2015 alle 20:20
    Sono proprietario di un appartamento uso civile abitazione dato in affitto. Con l’inquilino abbiamo pianificato ( a mie spese)la ristrutturazione completa di un bagno, parziale di un altro, tinteggiatura della casa e controllo con alcune modifiche dell’impianto elettrico.
    Stiamo inoltrando la DIA.
    Ma io proprietario posso avere l’agevolazione dell’IVA al 10%?
    Posso avere l’agevolazione fiscale del 50%
    Essendo l’appartamento affittato arredato, e dovendo aggiornare alcuni mobili, tra cui la cucina, posso usufruire del bonus mobili?
    Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      26/01/2015 alle 10:15
      Prima questione: iva al 10%.
      L’iva agevolata spetta sui lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e restauro. Nel suo caso lei può usufruire dell’Iva agevolata al 10%, alle condizioni e con i limiti illustrati nell’articolo.
      Seconda questione: detrazione fiscale del 50%. La detrazione compete a chi effettivamente sostiene la spesa. Nel suo caso, se è lei proprietario a sostenere la spesa sarà lei a godere dell’agevolazione fiscale (oltretutto per legge la manutenzione straordinaria di un immobile è sempre a carico del proprietario e non dell’inquilino).
      Per quanto riguarda il bonus mobili, è possibile acquistare mobili o grandi elettrodomestici usufruendo della detrazione fiscale del 50% soltanto se il mobile è acquistato dallo stesso soggetto che sostiene la spesa per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione e solo se i mobili andranno ad arredare l’immobile ristrutturato.
      • Alessandro
        26/01/2015 alle 18:16
        Grazie, preciso, esaustivo e veloce.
        Complimenti.
  29. Francesco Papagni
    24/01/2015 alle 09:38
    Buongiorno Dott. Mannara sto effettuando lavori di ristrutturazione straordinaria nel mio appartamento, in questi lavori sono inclusi la sostituzione di pavimento e rivestimenti in piastrelle per il bagno.
    La ditta che sta effettuando i lavori di muratura non ha la possibilità di acquistare il materiale ( pavimenti, piastrelle, sanitari ecc) quindi sono costretto ad acquistare direttamente il materiale perdendo il beneficio di un acquisti ad IVA agevolata al 10%.
    Le mie domande sono queste e chiedo scusa se possono sembrare un po’ banali..
    1) Mi conferma che se acquisto io il materiale direttamente presso un negozio lo acquisto ad IVA 22% o posso comunque usufruire di IVA agevolata al 10% dato che sono materiali che rientrano in un lavoro di ristrutturazione?
    2) Indipendentemente dalla risposta alla prima domanda se acquisto io il materiale posso comunque beneficiare della detrazione al 50% del costo di questi materiali.
    Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      26/01/2015 alle 10:21
      Prima questione: iva agevolata al 10%.
      Nei lavori di manutenzione, l’iva al 10% riguarda i servizi ottenuti dalla ditta, quindi per poter usufruire dell’Iva 10% anche sui materiali, è necessario che questi vengano acquistati dalla ditta. Se li acquista lei, sconterà l’iva al 22%.
      Se i lavori, invece, sono denunciati come ristrutturazione, allora l’iva al 10% compete tanto sul servizio offerto dalla ditta, quanto sui materiali acquistati, indipendentemente che l’acquisto sia fatto dalla ditta o dal proprietario.
      Seconda questione: la detrazione fiscale del 50%.
      La detrazione compete per le spese sostenute nel 2015 per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o risanamento e restauro.
      La spesa deve essere sostenuta da colui che intende usufruie della detrazione, spesa documentata con fattura a lui intestata e saldata a mezzo bonifico bancario speciale.
      • Francesco Papagni
        27/01/2015 alle 08:42
        La ringrazio per la risposta, e le volevo chiedere un ultima precisazione.
        Dalla sua risposta ho capito che trattandosi di lavori di ristrutturazione posso acquistare con aliquota IVA al 10% ma per far ciò devo comunicare o firmare qualcosa al negoziante che mi fornirà questo materiale?
        L’ultima domanda che vorrei porvi è la seguente:
        Se oltre al materiale edile acquisto io personalmente materiale idraulico/elettrico (caldaia, termoarredi, termosifoni ecc.) posso sempre usufruire di questi benefici anche se per il momento non ho ancora scelto un idraulico / elettricista? O rischierei che in caso di un controllo dell’agenzia delle entrate alla presenza di fatture di materiale idraulico/elettrico mi chiedono la fattura dell’impresa che ha installato questo materiale che io ho acquistato?
        • Francesco Papagni
          27/01/2015 alle 15:38
          Purtroppo ho letto l’autorizzazione che ho richiesto al comune e li c’è scritto che sto effettuando lavori di manutenzione straordinaria e non ristrutturazione (pensavo fosse la stessa cosa) quindi il discorso di acquistare con IVA agevolata al 10 non vale più e ora sono costretto ad acquistare tutto ad IVA al 20, però mi conferma che in ogni caso posso scaricare il tutto in detrazione al 50%?
        • Dott. Andrea Mannarà
          27/01/2015 alle 18:26
          Tutti le spese sostenute per lavori di manutezione straordinaria di un immobile adibito ad uso residenziale usufruiscono della detrazione fiscale del 50%, purchè le fatture siano intestate a colui che richiede il beneficio e siano saldate con bonifico bancario speciale (le banche hanno già predisposto un formato per questo tipo di bonifico).
  30. luciano lizzi
    28/01/2015 alle 14:18
    Buongiorno e complimenti per le preziose informazioni che ci fornisce. Sto per effettuare dei lavori di ristrutturazione e vorrei scegliere personalmente i pavimenti e rivestimenti. So che se li compro io pago l’IVA al 22% mentre se li compra la ditta me li fatturerò al 10%. Il mio dubbio riguarda il fatto che mi sono messo d’accordo con la ditta e scelgo i pavimenti e poi il fornitore effettuerà una fattura alla ditta, il dubbio è quale aliquota applicherà il fornitore alla ditta? 10% o 22%? Devo rilasciare qualche autocertificazione alla ditta per usufruire del 10%? Le chiedo questo perchè non vorrei ritrovarmi nella condizione di pagare un 12% in più. Es acquisto pavimenti € 10.000 + iva 22% 12.200 fatturati alla ditta (che ovviamente pagherò io , farò un bonifico di acconto lavori, ecc..) e poi la ditta me li fatturerà al 10% quindi perderei 12%? Spero di non aver fatto troppo confusione e grazie ancora per la sua disponibilità e professionalitò.
    • Dott. Andrea Mannarà
      28/01/2015 alle 15:34
      L’Iva agevolata al 10% si applica sui materiali e sui beni necessari ad eseguire le opere. L’acquisto deve essere effettuato dalla ditta, che riceverà una fattura con Iva al 10%.
      E’ ipotizzabile che il fornitore del materiale richieda una sua autodichiarazione circa la natura dei lavori e la richiesta di Iva agevolata al 10%.
      Le ricordo che, invece, sui beni di valore significativo l’Iva al 10% è sempre applicabile solo se si tratta di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo.
      • luciano lizzi
        29/01/2015 alle 16:58
        La ringrazio per la risposta, ma quando h fatto presente al fornitore dei pavimenti tale possibilità lo stesso mi ha detto che lui fatturerà al 22% alla ditta e che poi la stessa rifatturerà a me al 10%. C’è qualche riferimento normativo che posso mostrare al venditore? Se così non fosse quale soluzione è percorribile. Grazie ancora per la disponibilità.
        • Dott. Andrea Mannarà
          30/01/2015 alle 10:19
          Il materiale deve essere acquistato dalla ditta che riceverà una fattura con Iva al 22%.
          Poi, successivamente, la ditta emetterà una fattura a lei con Iva al 10%. Lei dovrà saldare la fattura della ditta, mentre il pagamento del fornitore sarà effettuato dalla ditta in quanto è lei l’intestataria della fattura.
          Lei non paga un 12% in più, e la ditta oltrettutto ha il vantaggio di una maggiore Iva negli acquisti.
      • Maurizio
        29/01/2015 alle 19:31
        Salve,
        l’IVA al 10% può essere applicata dal fornitore anche in questo caso?
        Un’impresa di impiantistica deve installare un impianto di allarme in un appartamento oggetto di agevolazione fiscale, il fornitore dell’impianto di allarme fatturerà all’impresa esecutrice con l’IVA al 10% con autocertificazione del privato oppure con IVA è al 22%?
        Grazie anticipatamente per la risposta.
        • Dott. Andrea Mannarà
          30/01/2015 alle 10:15
          L’Iva al 10% si applica sui servizi inerenti i lavori di manutezione o ristrutturazione, quindi l’Iva agevolata sarà applicata dalla ditta che esegue i lavori.
          Per quanto riguarda l’acquisto di beni, bisogna considerare la natura dei lavori. Innanzitutto precisiamo che l’impianto di sicurezza rientra tra i cd. “beni significativi”.
          Se i lavori sono stati denunciati come ristrutturazione, l’acquisto dell’impianto di sicurezza può essere fatturato al 10%, sia che l’acquisto venga effettuato dalla ditta, sia che venga effettuato dal proprietario dell’immobile.
          Se, invece, i lavori sono denunciati come manutezione, l’Iva al 10% si applicherà non sul prezzo totale dell’impianto, ma solo sulla differenza tra il valore complessivo dei lavori e il valore dell’impianto. In questo caso, però, l’acquisto deve essere effettuato dalla ditta e non dal proprietario.
      • Adriana
        03/02/2015 alle 18:12
        Dottor Mannarà, non riucendo a trovare delucidazione riguardo l’iva al 4% per quanto riguarda la costruzione di prima casa…volevo chiederle se all’acquisto di pavimenti, infissi, sanitari , porte ecc come nella ristrutturazione si ha l’obbligo che la fattura la deve fare l’impresa e pagamento obbligatorio con bonifico o posso andare a comprare io proprietario? Grazie per l’attenzione, cordiali Saluti
        • Dott. Andrea Mannarà
          04/02/2015 alle 11:05
          L’Iva agevolata al 4% si applica ai lavori di costruzione di immobili da destinare ad abitazione principale.
          E’ la ditta che esegue i lavori di costruzione che fatturerà a lei al 4%.
          Anche il materiale deve essere acquistato dalla ditta.
  31. Adriana
    29/01/2015 alle 17:59
    Buona sera Dott Mannarà… volevo porle un semplice quesito in quanto sull’iva al 4% per costruzione prima casa non ho trovato tanto… I materiali tipo pavimento, piastrelle, sanitari bagno, infissi, materiale elettrico e idraulico, dovrà fatturarli la mia unica impresa al 4% o io che sn propretaria della casa? Letteralmente parlando dovrà andarle a “comprare” l’impresa i materiali? Grazie per l’attenzione.
    • Dott. Andrea Mannarà
      30/01/2015 alle 10:20
      I materiali dovranno essere acquistati dall’impresa, la quale poi fatturerà a lei il tutto con aliquota al 4%.
      • MARA
        30/01/2015 alle 18:19
        Buonasera Dottore le volevo chiedere una delucidazione,io come rivenditore ho dei clienti che stanno effettuando una ristrutturazione vorrebbero che fatturassi sanitari-rubinetteria ecc al 10%,il mio commercialista mi ha detto che come commerciante non posso,allora sono andata all’agenzia delle entrate e mi hanno ribadito che non e’ possibile,ma i clienti insistono che io posso farla le giuro non so piu’ a chi credere perche’ leggendo la legge sembra possibile,spero che lei mi risolva il problema
        Grazie
        Distinti Saluti
        Mara
        • Dott. Andrea Mannarà
          30/01/2015 alle 19:45
          Nei lavori di manutenzione l’Iva agevolata al 10% riguarda soltanto i servizi, cioè gli interventi edili realizzati dalla ditta.
          E’ la ditta che emette fattura al 10% al cliente (proprietario dell’immobile).
          Lei, in quanto rivenditore, vende alla ditta o al cliente privato applicando l’aliquota Iva normale al 22%.
          • MARA
            04/02/2015 alle 18:46
            Buonasera e grazie Dottore ma leggendo la Guida_Ristrutturazioni_edilizie 2015.pdf ,a pag.21 ce’ scritto che puo’ acquistare anche il committente ed e’ da li’ che e’ nata questa diatriba tra me e’ il cliente,in effetti la lettura e’ ingannevole,cosa ne pensa?
            Grazie
            Buona Serata
            Mara
        • Dott. Andrea Mannarà
          05/02/2015 alle 15:03
          Il problema è semplicemente questo: se lei vende al cliente persona fisica (non ditta che esegue i lavori) il bene con Iva al 10%, senza la necessaria documentazione che in realtà si tratta di beni necessari per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, in caso di accertamento lei è solidalmente responsabile con l’acquirente per l’iva evasa.
          Da qui la giusta osservazione del suo consulente: lei deve fatturare con Iva al 22%.
          Il discorso diventa più agevole se l’acquisto è fatto dalla ditta che esegue i lavori, perchè in tal caso si presuppone che l’acquisto sia fatto in virtù di un appalto, quindi per la realizzazione di opere.
          • MARA
            10/02/2015 alle 12:51
            Buongiorno Dottore volevo ringraziarla per la disponibilita’,ma le volevo far sapere che all’agenzia delle entrate sono andati anche i miei clienti,e’ la direttrice dell’ufficio ,lia ha detto che possiamo fatturare al 10%,non contenta sono riandata anch’io e ho fatto parlare la responsabile con il mio consulente ,ma il finale e’ stao la resp. diceva leggendo la famosa pag.21 che possiamo farlo il mio consulente dice che e’ solo x le ristrut. conservative,io ho i documenti del cliente e c’e’scritto ristrutt.-riqualificazione .le giuro non so piu’ cosa pensare
            Distinti Saluti
            Mara
        • Dott. Andrea Mannarà
          11/02/2015 alle 11:17
          La risposta è da ricercare nella tipologia di lavori.
          Se si tratta di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’acquisto del materiale può rientrare nel campo di applicazione dell’Iva agevolata al 10% solo se tale acquisto è effettuato dalla ditta appaltatrice. Ciò vuol dire che la ditta compra il materiale, in ogni caso con Iva al 22%, e poi rifattura lo stesso al cliente privato al 10%.
          Se si tratta di beni, quali rubinetteria e sanitari, questi sono considerati dalla norma beni significativi, ma l’applicazione dell’Iva al 10% compete sempre alla ditta, non al rivenditore.
          Nel caso, invece, di lavori denunciati come ristrutturazione edilizia, l’acquisto dei beni può essere effettuato anche dal cliente privato con aliquota agevolata al 10%.
          La domanda che le pongo è: lei può con certezza sapere qual è la tipologia di lavori e come sono stati denunciati? Perchè se lei non ha tale certezza (intendo documentazione a supporto) e fattura al 10%, sarà responsabile in solido con l’acquirente per l’imposta evasa.
          Giusto il consiglio del suo consulente e dei funzionari dell’agenzia delle entrate: fatturi al 22%, per evitare spiacevoli sorprese.
          • MARA
            11/02/2015 alle 19:12
            Buonasera Dottore i clienti mi hanno fornito la concessione edilizia su cui c’e’ scritto lavori di ristrutturazione,riqualificazione e leggero ampliamento ai sensi della L.R. 4/2009 E.S.M.I di un fabbricato di civile abitazione comunque e’ una casa vacanze
            Cosa ne pensa posso farle l’iva al 10%
            Grazie
            Distinti Saluti
            Mara
  32. Giovanni Minissale
    30/01/2015 alle 21:02
    Salve, ho letto molto ma sono più confuso che persuaso. Sto ristrutturando una casa che tre meno di un anno sarà fusa in unica unità immobiliare con una casa adiacente con presentazione di progetto al comune. Saranno sostituiti inizialmente su una sola casa, gli infissi interni (porte finestre), sostituiti i vecchi radiatori e la vecchia caldaia con una a condensazione, sostituiti impianto elettrico, montaggio allarme e domotica, installati n.04 condizionatori, i più efficienti possibile, sostituiti pavimenti e rivestimenti distrutti dalle tracce per i lavori di cui sopra, sostituite le porte interne, sostituiti i sanitari e la rubinetteria a seguito del rifacimento di scarichi e tubazioni. Le chiedo: 1) potendo usufruire di una sola detrazione, rientro nel 65% o nel 40%? può essere detratto tutto ciò che le ho elencato? Dato che i lavori verranno fatti in due tempi, come mi comporto? I pavimenti e i rivestimenti, se vado di fai da te, in che regime iva rientrano? i condizionatori, se detraibili, vanno sempre con iva al 10%? e l’impianto elettrico? Se non so ancora per cosa e a quali ditte mi appoggerò cosa devo scrivere nella comunicazione all’Asl? La ringrazio anticipatamente se vorrà fugare i miei dubbi!
    • Dott. Andrea Mannarà
      02/02/2015 alle 15:44
      Questioni un pò complesse.
      Prima punto: i lavori di accorpamento di due unità abitative rientrano tra i lavori di restauro e ristrutturazione, mentre quelli relativi alla sostituzione di infissi ed altro tra i lavori di manutenzione straordinaria.
      All’interno dei lavori di ristrutturazione – restauro è possibile eseguire anche opere che, singolarmente prese, verrebbero qualificate come manutenzione.
      Per tutte queste spese può usufruire della detrazione fiscale del 50%.
      Se, però, lei vuole utilizzare la detrazione fiscale del 65%, questa si riferisce a lavori di risparmio energetico, quindi dovrà verificare con un tecnico se i lavori consentono o meno di migliorare l’indice energetico dell’edificio e tale indice rientra nella fascia dei lavori agevolabili al 65%.
      Seconda questione: Iva al 10%.
      Questa si può applicare ai servizi inerenti lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia, ciò vuol dire che la ditta che esegue i lavori potrà farle fattura con Iva al 10%.
      Per il materiale il discorso cambia. Se si tratta di materiale inerente la realizzazione delle opere, questo dovrà essere inserito nella fattura che le fa la ditta e potrà scontare l’Iva al 10%.
      Se, invece, si tratta di beni significativi (li ho elencati nell’articolo), allora bisogna fare attenzione alla qualifica dei lavori.
      Infatti: se i lavori sono denunciati come ristrutturazione, anche l’acquisto di questi beni può avvenire con Iva al 10%. Se invece i lavori sono denunciati come manutezione, allora l’acquisto dovrà essere effettuato dalla ditta, e l’Iva al 10% su questi beni sarà calcolata facendo una proporzione tra il valore complessivo dell’opera e il valore dei beni (l’esempio lo trova nell’articolo).
      Terzo quesito: comunicazione ASL. Questa generalmente viene fatta direttamente dalla ditta che esegue i lavori.
  33. Patrizia Brini
    02/02/2015 alle 08:00
    gentile dottor Mannarà,
    tra breve cambierò casa acquistando, come prima casa, un appartamento soggetto a pesante ristrutturazione edilizia. Comprendo dai commenti precedenti che l’impresa potrà fatturarmi i servizi resi, e i materiali acquistati per mio conto, (pavimentazioni, sanitari, ed altro pertinente), in regime di IVA agevolata al 4%. L’impresa acquisterà i suddetti beni con IVA al 22% e porterà a credito IVA l’eccedenza. Tutto ciò è corretto? In altri post non avevo trovato traccia di IVA al 4%, è stata una sorpresa. E’ sufficiente che confermi la mia tesi. Sempre che il valore netto IVA dei materiali non superi il valore delle prestazioni di manodopera.
    Grazie infinite
    Patrizia
    • Dott. Andrea Mannarà
      02/02/2015 alle 15:35
      L’Iva agevolata al 4% si può applicare ai servizi inerenti la costruzione di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche’ non ultimate, purche’
      permanga l’originaria destinazione, e sempre che si tratt di immobili non di lusso e che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
  34. Riccardo
    02/02/2015 alle 17:02
    Gentile Dott. Mannarà, innanzitutto complimenti per il suo blog.
    Sto per acquistare una abitazione (non di lusso) che necessiterà di pesanti lavori di ristrutturazione, oltre che di ampliamento della superficie. La stima dei costi totali (per un 40% relativi ad infissi, cappotto termico e lavori rientranti nella categoria risparmio energetico) è tale da quasi superare il costo di acquisto (e comunque ampiamente sopra il massimale detraibile nei 10 anni).
    Mi permetto di sottoporle alcune domande:
    – Potrei in qualche modo usufruire del regime agevolato iva al 4% (invece del 10%) per i lavori e materiali se – prima di rogitare il “nuovo” immobile – riuscissi a vendere la mia attuale prima casa?
    – Tutti i benefici dell’Iva al 10% e delle detrazioni fiscali (50% e 65%) permangono anche se dovessi acquistare come seconda casa?
    – Poiché ci sono lavori indipendenti tra loro (per esempio il cappotto termico che potrei far realizzare oppure no), potrei usufruire di tutte le detrazioni di ristrutturazione per il 2015 e successivamente nel 2016 accumulare altre detrazioni (appunto il cappotto termico, l’impianto di allarme, il condizionamento, etc.)?
    Grazie per la sua attenzione,
    Riccardo
    • Dott. Andrea Mannarà
      02/02/2015 alle 17:43
      Il beneficio dell’Iva agevolata al 4% compete se i lavori di costruzione o ristrutturazione riguardano l’immobile adibito ad abitazione principale.
      Le detrazioni fiscali del 50%, invece, riguardano i lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione eseguiti su unità abitative, indipendentemente se l’immobile è considerata abitazione principale oppure no.
      In merito alle misure di queste detrazioni, per il 2015 sono state confermate al 50% (65% per lavori di risparmio energetico), per il prossimo anno si vedrà.
  35. Luisella
    03/02/2015 alle 16:58
    Complimenti di cuore per il suo blog. Ho letto tutto ma la mia richiesta è un po’ particolare, forse. Ho in programma il rifacimento facciata, con chiusura crepe, rifacimento intonaci dove necessario e tinteggiatura con i colori originari imposti dal Comune, di un immobile a tre piani, diviso in 5 unità immobiliari, ma tutto di mia proprietà. Trattasi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o ordinaria di un condominio?Rientro nelle agevolazioni del 50%? E l’IVA è del 10%? Contemporaneamente vorrei anche cambiare tutti gli infissi per risparmio energetico e agevolazione 65%. Posso avere l’IVA del 10% anche sugli infissi che mi saranno procurati e posati da un fornitore diverso dall’impresa che lavorerà sulla facciata? Avrei proprio bisogno di una sua risposta, anche per capire a che tipo di spesa andrò incontro. Grazie. Luisella M.
    • Dott. Andrea Mannarà
      04/02/2015 alle 11:03
      In merito alla natura dei lavori, dovrebbe trattarsi di manutenzione ordinaria, ma le consiglio di informarsi con l’ufficio tecnico del suo Comune, così da capire anche il tipo di segnalazione da fare e quali documenti produrre.
      Se si rientra nel caso della manutezione ordinaria, trattandosi di immobile di esclusiva sua proprietà, non rientra nel concetto di condominio, quindi non potrebbe neppure usufruire delle agevolazioni del 50%. Per poter ottenere queste agevolazioni, deve denunciare i lavori come manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
      In merito all’Iva, l’agevolazione al 10% riguarda i servizi resi dalla ditta che esegue i lavori. L’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera è soggetto ad Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto (cioè il materiale dovrà essere acquistato dalla ditta, che poi lo fatturerà a lei al 10%.). L’acquisto di beni significativi (l’elenco è nell’articolo) è soggetto ad Iva al 10% solo in proporzione al valore totale dell’opera (esempio nell’articolo).
      In merito all’agevolazione del 65%, deve verificare con un tecnico se la sostituzione degli infissi le consente di migliorare l’indice energetico dell’edificio di un valore tale da rientrare nella casistica contemplata dal legislatore per le detrazioni al 65%.
  36. anna
    03/02/2015 alle 19:17
    Buonasera dottore,
    ho acquistato una casa abitazione principale, ho fatto la comunicazione inizio lavori al comune e sto eseguendo lavori di ristrutturazione.
    La fattura del muratore sarà con iva al 4%?
    il pavimento al 10% (se acquistato dal muratore e fatturato anche a me al 10%)?
    i termosifoni acquistati da idraulico iva?se acquistati da me iva?
    le finistre iva?
    sanitari iva al 10 o al 4 ?
    Sono un po confusa perchè nella dichiarazione parla di ampliamento o costruzione.
    La ringrazio per la sua attenzione
    Saluti
    Anna
    • Dott. Andrea Mannarà
      04/02/2015 alle 10:54
      L’Iva al 4% si applica sui lavori di costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale.
      Per i lavori di manutenzione o ristrutturazione, l’Iva al 10% si applica ai servizi resi dalla ditta che esegue i lavori.
      L’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle opere può essere fatturato al 10% solo se la fornitura rientra nel contratto di appalto con la ditta.
      L’acquisto di beni significativi (elencati nell’articolo) è soggetta ad Iva al 10% sempre nel caso di lavori di ristrutturazione; mentre nel caso di manutenzioni l’Iva al 10% si applica in proporzione al valore complessivo dell’opera.
  37. fulvio
    04/02/2015 alle 14:35
    se faccio installare un impianto di allarme nella mia abitazione
    posso usufruire dell’agevolazione iva 10% ?
    devo fare comunicazione di lavori in comune?
    grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      05/02/2015 alle 15:06
      In merito alle comunicazioni da fare, le consiglio di chiedere informazioni all’ufficio tecnico del suo comune, anche se con il decreto semplificazioni del 2014 non dovrebbe essere più necessario, per la tipologia di intervento che lei intende effettuare.
      In merito all’Iva, se compra lei tutti i materiali e i beni per l’installazione dell’impianto, dovrà pagare l’iva al 22%.
      Se invece l’acquisto è effettuato dalla ditta che esegue i lavori, allora la ditta acquisterà al 22%, e poi potrà addebitare a lei questo costo in fattura con Iva al 10%. Per i beni significativi, quali appunto l’impianto di allarme, la possibilità di usufruire dell’iva al 10% è proporzionale al valore complessivo dell’opera (nell’articolo ho fatto un piccolo esempio).
  38. Domenico
    05/02/2015 alle 17:33
    Spett.le dottor Mannarà un dubbio mi perseguita e vorrei approfittare della sua competenza:
    E’ assodato che ne un impresa ne un privato possono acquistare ad iva agevolata le materie prime e semilavorate, ma se un impresa edile , incaricata della costruzione con contratto di un abitazione principale , può fatturare prestazione e materie prime e semilavorati al 4% avendo acquistato quest’ ultime con iva al 22% ? o in fattura deve distinguere beni finiti, prestazioni e materie prime? grazie mille per la sua risposta e complimenti
    • Dott. Andrea Mannarà
      05/02/2015 alle 20:45
      Se nel contratto di appalto stipulato tra lei e la ditta è specificato che il corrispettivo è a corpo, allora la ditta fatturerà tutto con un’unica voce. Se invece nel contratto di appalto il corrispettivo è dettagliato, allora la ditta le fatturerà i diversi materiali con distinte voci in fattura.
      • AleKos
        06/02/2015 alle 11:19
        Buongiorno,
        Le espongo il mio caso pratico perché non ho capito la questione dell’Iva agevolata collegata al contratto di appalto:.
        sto realizzando una MANUTENZIONE STRAORDINARIA. L’impresa Edile, ditta X, che esegue i lavori (rimozione massetto, tramezze, nuovi intonaci ecc…) mi fattura con Iva agevolata al 10%. La ditta Y che esegue la fornitura e la posa in opera degli infissi esterni mi fattura con iva agevolata la 10% (e al 22% per la quota parte dei beni significativi che eccedono la posa) con fatturazione diretta (senza passare quindi dall’impresa edile).
        Idem la ditta Z che mi esegue la fornitura e la posa in opera dell’impianto di allarme. Mi hanno emesso direttamente fattura con Iva al 10% (anche in questo caso tranne per la parte eccedente del bene significativo fatturata con Iva al 22%). Anche in questo caso la fattura con Iva agevolata mi è stata emessa direttamente dalla ditta dell’impianto di allarme, senza passare dall’impresa edile.
        E’ corretto operare in questo modo ?
        Grazie mille
        • Dott. Andrea Mannarà
          06/02/2015 alle 12:23
          Dovendo eseguire lavori di manutenzione straordinaria, lei può stipulare diversi contratti di appalto, ognuno con la singola ditta che eseguirà parte dei lavori.
          Ogni ditta, poi, le fatturerà il corrispettivo relativo.
  39. Ale
    05/02/2015 alle 18:20
    Buonasera dottore,
    sto per iniziare dei lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento bagno, cucina, spostamento tramezzi, pavimenti, impianti ecc ecc) sulla mia prima casa. L’importo dei lavori è di 25000, di cui 19000 manodopera e materiali necessari alle opere murarie e 6000 materiali tipo pavimenti, sanitari e rubinetterie). Premesso che i materiali verranno acquistati presso il rivenditore dalla ditta, da quanto ho capito l’iva sarà:
    – 10% per i 19000 ;
    – 10% per (25000-6000)=19000 (e quindi applicabile a tutti i 6000)?
    Il venditore di ceramiche mi ha detto che sui pavimenti in gres l’iva è del 22%, ma se la ditta sarà provvista di mia dichiarazione deve poter acquistare al 10%, giusto?
    Grazie mille per la disponibilità
    • Dott. Andrea Mannarà
      05/02/2015 alle 20:42
      Sulla base dei numeri indicati, l’Iva sui beni significativi sarà tutta al 10%.
      In merito al gres, il venditore venderà alla ditta con Iva al 22%, e poi sarà la ditta che fatturerà a lei al 10%.
  40. Danil
    06/02/2015 alle 13:06
    Buon giorno dottor Manara io e la mia futura moglie vogliamo ristrutturare il suo appartamento prima di sposarci. Come potrei usufruire dell’Iva agevolata e delle detrazioni al 50% non essendo ancora sposati? Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      06/02/2015 alle 19:35
      L’Iva agevolata al 10% si applica sui servizi ricevuti dalla ditta che esegue i lavori.
      In merito alla detrazione fiscale del 50%, questa spetta a chi sostiene realmente la spesa e sia anche proprietario dell’immobile.
      Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da un altro soggetto, non convivente, non si può usufruire della detrazione, a meno che si dimostri (attraverso un contratto di comodato d’uso registrato) che il soggetto non convivente ha il pieno possesso dell’immobile ed è lui che ha sostenuto le spese.
  41. SILVIA
    06/02/2015 alle 14:43
    Mi scusi dottor Mannarà la mia domanda è relativa alla sostituzione di una caldaia …. mi dice l’idraulico che probabilmente la Legge di Stabilità ha cambiato qualcosa anche in merito a quest’argomento. Solo per una normale sostituzione della caldaia standard : fattura con 10 % in quanto i lavori sono denunciati come manutenzione : l’acquisto dei beni significativi deve essere effettuato dalla ditta che esegue i lavori, e l’Iva al 10% sarà calcolata non sull’intero importo dei beni, ma solo sulla differenza tra il valore dei beni e il valore complessivo dei lavori differenza 22%”.
    Inoltro per beneficiare della detrazione 50 % : VERSAMENTO IN BANCA formula RISTRUTTURAZIONE – Ritenuta d’acconto 8 %.Giusto ???
    • Dott. Andrea Mannarà
      06/02/2015 alle 19:38
      Con riguardo all’Iva, è corretta la sua ipotesi, infatti l’Iva al 10% le sarà addebitata dalla ditta che esegue la sostituzione e, trattandosi di caldaia – bene significativo, l’Iva agevolata sarà calcolata sulla differenza tra il valore complessivo dell’opera e il costo della caldaia.
      Per quanto riguarda la detrazione fiscale del 50%, sarà necessaria una fattura a lei intestata, pagamento con bonifico bancario “ristrutturazione” e conservazione di tutti i documenti attestanti i lavori eseguiti.
  42. dario
    06/02/2015 alle 15:44
    Salve dott. Mannarà, tra le tante e soprattutto diverse informazioni che si trovano on-line mi sorgono alcuni dubbi che spero lei potrà togliermi: ho acquistato la prima casa ad uso abitativo e dovrò ristrutturare impianti idraulici e riscaldamento con acquisto caldaia, pavimentazione, bagni nella loro totalità, porte e ovviamente piccole opere murarie. Delle cose elencate cosa NON potrò acquistare con iva al 10%? e cosa NON rientra in detrazione al 50%? grazie in anticipo.
    • Dott. Andrea Mannarà
      06/02/2015 alle 19:47
      I lavori che lei deve eseguire sono qualificabili come manutenzione straordinaria, quindi tutte le opere realizzate danno diritto alla detrazione del 50%, alle condizioni richieste dalla legge (fattura, pagamento a mezzo bonifico bancario “ristrutturazione”, comunicazioni comunali, conservazione della documentazione attestante i lavori eseguiti).
      In merito all’Iva al 10%, questa si applica ai servizi ricevuti: vuol dire che i beni dovranno essere acquistati dalla ditta, che poi fatturerà a lei al 10% e alle condizioni illustrate nell’articolo.
  43. valentina
    06/02/2015 alle 17:20
    Buongiorno dott. mannarà, complimenti per la sua efficienza e per il servizio reso a noi comuni mortali impelagati nei lavori di manutenzione straordinaria del proprioo appartamento.
    Non sono riuscita ancora a districarmi in merito alla fornitura e posa in opera di parquet prefinito mediante incollaggio. I l quesito è: se tramite contratto d’appalto pattuisco con il parquettista la fornitura e posa in opera del parquet, avrò diritto ad avere l’aliquota iva al 10% sia sulla prestazione di manodopera che sul parquet, oppure il parquet è sempre ceduto, anche se fornito dall’impresa e non dal rivenditore, al 22%? non voglio commettere errori per un eventuale controllo, soprattutto perchè dovrei usufruire delle agevolazioni irpef. la ringrazio anticipatamente!
    • Dott. Andrea Mannarà
      10/02/2015 alle 09:45
      Il parquet non rientra tra i beni significativi elencati dal DM. Ciò significa che la relativa fornitura è assoggettata ad Iva al 22%.
      Ciò che può scontare l’Iva agevolata al 10% sono i materiali necessari per eseguire l’opera.
      Poi, l’Iva al 10% spetta sui servizi inerenti la manutenzione, quindi sulla posa in opera effettuata dalla ditta.
      • Valentina
        15/02/2015 alle 19:54
        Mi scusi ancora.quindi, in manutenzione straordinaria, per fornitura e posa in opera di parquet, anche se presenti in contratto d’appalto, devo prevedere che il bene parquet sia assoggettato SEMPRE ad aliquota 22, anche se fornito dall’impresa?
        • Dott. Andrea Mannarà
          16/02/2015 alle 09:48
          Ritengo di sì.
  44. Giuseppe
    06/02/2015 alle 21:46
    Buonasera dott. Mannara’ e complimenti davvero per la competenza e chiarezza. insieme a mia moglie ho acquistato un’abitazione costruita negli anni 70 che adesso e’ completamente da ristrutturare: abbattimento di tutte le pareti e costruzione di nuove con diversa distribuzioni degli spazi (dalla sua costruzione l’immobile era stato adibito ad uso ufficio) con creazione di cucina, eliminazione del pavimento attuale con installazione di impianto a pavimento e nuovo massetto, etc., nuovo impianto elettrico, coibentazione interna delle pareti esterne, nuovi bagni, nuova caldaia a condensazione, etc. Tutti questi lavori sono da riconsiderare ristrutturazione ed in ogni caso se al Comune presento la scia come ristrutturazione cio’ e’ vincolante anche per eventuale accerta mento successivo dell’Agenzia delle Entrate? In caso positivo se ho ben capito posso acquistare direttamente dal negoziate con IVA agevolata al 10% e senza il limite dei lavori di manodopera: e’ cosi’? Nel caso in cui affidassi i diversi lavori a piu’ ditte (edile, elettricista, idraulico,etc) le devo tutte comunicare sin dall’ inizio al Comune o posso fare delle integrazioni successive? Devo per forza stipulare un contratto di appalto scritto oppure trattandosi di piccoli artigiani e’ sufficiente un accordo verbale trattandosi di imorti parti non a corpo ma giornate lavorative? E’ possibile infine a lavori iniziati cambiare la ditta esecutrice ed in caso positivo seguendo quale procedura? La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà fornirmi.
    • Dott. Andrea Mannarà
      10/02/2015 alle 09:50
      Trattandosi di lavori di ristrutturazione edilizia, e denunciati come tali al Comune, la norma prevede la possibilità per il proprietario di acquistare direttamente i materiali con Iva al 10%. Potrebbe essere utile, a tal fine, fornire al rivenditore una dichiarazione in cui si attesti la reale natura dei lavori, perchè altrimenti il rivenditore e lei sareste responsabili in solido per l’imposta evasa.
      In merito alle varie ditte esecutrici dei lavori, è utile e consigliabile stipulare con ognuna di esse un contratto di appalto scritto, perchè ciò le verrà richiesto dall’Agenzia delle Entrate in sede di verifiche.
      Stesso dicasi nel caso in cui, durante l’esecuzione delle opere, cambia la ditta appaltatrice: nuovo contratto scritto.
  45. Carlo
    09/02/2015 alle 10:10
    Salve,
    mi occupo di produzione ed installazione di infissi e serramenti; tra le diverse documentazioni disponibili in internet, un punto in comune è che, in caso di beni significativi, l’aliquota al 10% è applicabile solo sulla quota imponibile della manodopera soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. (mi permetto di citare il Suo articolo).
    In alcuni documenti è anche specificato che nel caso in cui la manodopera superi il 50% del valore della spesa complessiva, si può applicare l’aliquota al 10% sull’intero imponibile.
    Il mio dubbio è questo: considerando che produco io stesso gli infissi che vado ad installare, se considerassi la manodopera della produzione + quella dell’installazione + quella della rimozione degli infissi esistenti, sicuramente rientrerei in questa casistica.
    Ma questo discorso è applicabile agli infissi anche se sono beni significativi?
    La ringrazio in anticipo.Saluti
    • Dott. Andrea Mannarà
      10/02/2015 alle 09:54
      Sulla produzione degli infissi, l’Iva è ad aliquota ordinaria (22%).
      L’agevolazione al 10% compete sulle prestazioni inerenti i lavori di manutenzione o ristrutturazione.
      Nel suo caso, l’Iva al 10% si applica sulla manodopera inerente la posa in opera degli infissi.
      Per quanto riguarda la fornitura degli infissi, si può applicare l’Iva al 10% soltanto in parte, e cioè: totale complessivo dell’opera meno valore dei beni signficativi.
  46. Giuseppe
    10/02/2015 alle 11:57
    Complimenti per il forum e grazie al Dott. A. Mannarà per la competenza e qualità delle risposte.
    Presento la seguente domanda:
    ” Per una ristrutturazione edilizia e risanamento sotto il profilo igienico-sanitario ed energetico in una prima casa adibita ad abitazione principale,
    1) l’IVA è al 4% o al 10% sulle fatture della Ditta che esegue i lavori;
    2) l’IVA è al 4% o al 10% sulle fatture di acquisti fatti dal proprietario (pavimenti, sanitari ecc);
    3) l’IVA sulle fatture del progettista a quale aliquota deve essere?”
    • Dott. Andrea Mannarà
      11/02/2015 alle 11:20
      Sui lavori di ristrutturazione l’Iva è al 10%, applicata dalla ditta che esegue i lavori. L’iva al 4% compete solo sui lavori di costruzione prima casa.
      Sugli acquisti fatti direttamente dal proprietario, è ammessa l’Iva al 10%, ma le consiglio di presentare al rivenditore apposita dichiarazione o documentazione, per evitare che entrambi i soggetti (acquirente e rivenditore) siano ritenuti responsabili in solido per l’eventuale imposta evasa.
      Per le prestazioni professionali, l’Iva è sempre al 22%.
  47. Angelo
    11/02/2015 alle 00:53
    Egregio dr. Mannara,
    Sono conige superstite e godo del diritto di abitazione su un immobile su cui posseggo anche una quota di proprietà pari al 62,50 (di cui il 12,50% si è aggiunto in eredità dal defunto coniuge), sul quale ho effettuato interventi per il risparmio energetico nell’anno 2012 col beneficio della detrazione Irpef del 55%.
    In data 29.12.2014 ho donato a mia figlia la mia quota di prorietà, con riserva del diritto di abitazione, già esistente quale coniuge superstite, così anche gli altri due figli hanno donato alla sorella la loro parte, divenendo la donataria prorietaria assoluta.
    Alo stato, in qualità di titolare del diritto di abitazione quale coniuge superstite, potrò continuare a portare in detrazione le quote residue relative all’intervento effettuato nel 2012?
    Grazie per la risposta che mi vorrà dare.
    • Dott. Andrea Mannarà
      11/02/2015 alle 11:23
      La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico compete ai seguenti soggetti: proprietario dell’immobile, titlare di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione).
      Nel suo caso, se dall’atto risulta ancora lei il titolare del diritto di abitazione, sarà lei che potrà continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali.
  48. Pina
    11/02/2015 alle 13:44
    Buongiorno,
    la concessione edilizia del rudere che sto ristrutturando definisce l’intervento come “ristrtturazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione”, quindi ho fatto applicare l’iva 10%. Il mio dubbio sorge dal fatto se sia applicabile l’iva al 10% solo da parte delle impresa che segue i lavori o anche dall’idraulico /elettricista etc che seguono i lavori e fatturano indipendentemente. Se si’, devo stipulare anche con loro contratto o è sufficiente il preventivo firmato per accettazione?
    Inoltre l’iva 10% è applicabile anhce sull’aquisto dei beni finiti da parte del committente: se la ditta che fornisce p.e. le porte (che nn è l’impresa appalptrice di cui sopra) me le monta, l’aliquota del 10% e fattibile?
    • Dott. Andrea Mannarà
      11/02/2015 alle 18:42
      L’Iva agevolata al 10% si applica sui servizi inerenti i lavori di ristrutturazione.
      Quindi, tutte le ditte che eseguono i lavori di ristrutturazione potranno applicarle in fattura l’Iva al 10%. Naturalmente, con ognuna di esse dovrà stipulare un contratto di appalto, per superare ogni possibile eccezione da parte degli uffici.
      Trattandosi di lavori di ristrutturazione, l’acquisto dei beni finiti quali le porte può essere effettuato direttamente dal proprietario richiedendo l’applicazione dell’Iva al 10%. Per far ciò, è però consigliabile produrre al rivenditore una sua dichiarazione in cui si attesti la reale natura dell’intervento, al fine di evitare la responsabilità solidale tra lei e il rivenditore per la eventuale imposta evasa.
  49. Barbara
    11/02/2015 alle 23:58
    Egr. Dott. Mannarà,
    relativamente all’applicazione IVA ridotta al 10% per manutenzione straordinaria, in particolare nel caso di rifacimento impianto elettrico, la fatturazione del materiale fornito per la messa in opera dell’impianto stesso quali cavi, prese etc. può essere effettuata al 10% considerato che i lavori sono svolti dalla ditta appaltatrice? Chiedo questo perché, da quanto citato nell’articolo, questi materiali non sono presenti nella lista dei beni significativi. Stessa cosa vale per piastrelle e porte? Ringrazio anticipatamente per il suo supporto.
    • Dott. Andrea Mannarà
      13/02/2015 alle 16:00
      Il materiale necessario per la realizzazione dei lavori di manutenzione può usufruire dell’Iva al 10% solo all’interno del contratto di appalto con la ditta esecutrice dei lavori.
      Ciò vuol dire che il materiale verrà acquistato dalla ditta e questa, successivamente, fatturerà al cliente sia il materiale che la manodopera con Iva al 10%
  50. MARA
    13/02/2015 alle 13:14
    Buonasera Dottore i clienti mi hanno fornito la concessione edilizia su cui c’e’ scritto lavori di ristrutturazione,riqualificazione e leggero ampliamento ai sensi della L.R. 4/2009 E.S.M.I di un fabbricato di civile abitazione comunque e’ una casa vacanze
    Cosa ne pensa posso farle l’iva al 10%
    Grazie
    Distinti Saluti
    Mara
    • Dott. Andrea Mannarà
      13/02/2015 alle 16:01
      Stante a quello che mi scrive, ritengo di sì, ma faccia visionare la dichiarazione al suo consulente, in modo da verificare anche la corrispondenza con la legge regionale da lei citata.
  51. Alessio
    13/02/2015 alle 14:22
    Buonasera,
    sto per iniziare dei lavori di manutenzione straordinaria ed avrei alcuni dubbi sul discorso iva, in particolare nel mio caso il valore dei beni significativi è di molto inferiore al costo della manodopera, quindi non mi ritrovo con il discorso della differenza tra importo complessivo ed importo beni significativi. In particolare, se ad esempio l’importo totale dei lavori fosse 24000 di cui 19000 manodopera e 5000 beni significativi (pavimenti, rivestimenti, rubinetterie e sanitari) l’iva al 10% si può applicare:
    -ai 19000 (manodopera)
    -a 24000-5000= 19000 (e quindi a tutti i beni significativi il cui valore è 5000???)
    Il fornitore sostiene inoltre che sui pavimenti non si può applicare l’iva al 10%. Perchè? Ha ragione lui?
    Grazie anticipatamente!
    • Dott. Andrea Mannarà
      13/02/2015 alle 16:08
      Innanzitutto, trattandosi di lavori di manutenzione, l’Iva agevolata al 10% si può applicare solo sui servizi resi dalla ditta esecutrice dei lavori, alla quale sono stati conferiti i lavori con regolare contratto di appalto.
      Il materiale necessario per la realizzazione delle opere può essere fatturato al 10% ma solo e sempre nell’ambito del contratto di appalto. Ciò vuol dire che il materiale sarà acquistato dalla ditta che poi fatturerà al cliente con Iva al 10%.
      In merito ai beni significativi, vale quanto esposto nell’articolo e da lei sintetizzato nell’esempio.
      I pavimenti non sono beni significativi e quindi sconteranno l’Iva al 22%.
      • Domenico Lassandro
        23/02/2015 alle 13:03
        Buongiorno Dottore, noto una notevole divergenza tra l’articolo ed alcune risposte. In particolare Giacomo del 20-11-2014 Fabrizio del 19-12-2014 Valentina 06-02-2015. A volte si intende che se l’impresa effettua fornitura e posa in opera di piastrelle/rivestimenti/parquet si applica a tutto IVA al 10, altre volte si intende che piastrelle/parquet vanno sempre al 22 . Se il parquet non e’ bene finito allora e’ cosa?Un materiale? Ma i materiali forniti dall’impresa non vanno al 10?Se demolisco e sposto una tramezzatura il mattone in laterizio che usa l’impresa me lo deve fatturare a parte al 22? Per concludere la mia domanda e’ : in caso di manutenzione straordinaria ,contratto d’appalto stipulato per fornitura e posa in opera di gres porcellanato : il gres va al 10 o al 22? Cordiali saluti. Domenico
        • Dott. Andrea Mannarà
          23/02/2015 alle 16:13
          La questione è particolarmente complessa, perchè riguarda cosa si debba intendere per materia prima o bene finito.
          La domanda è: il gres porcellanato è materia prima (nel qual caso si applica l’Iva al 22%) o bene finito (Iva al 10%)?
          In ogni caso, per i lavori di manutenzione, l’Iva al 10% la si può applicare solo sui servizi resi dalla ditta. Vuol dire che l’Iva al 10% si applica sulla manodopera. Se poi, all’interno del contratto di appalto, il materiale è fornito e posto in opera dallo stesso soggetto (ditta che esegue i lavori), allora all’intera fornitura si può applicare l’Iva al 10%.
          Resta comunque fermo che chiunque effettui l’acquisto del materiale, ditta o cliente finale, il materiale sarà sempre fatturato con Iva al 22%.
          • Domenico Lassandro
            24/02/2015 alle 16:42
            Grazie mille. Una considerazione, se facciamo due conti : posa piastrelle 2000 euro iva esclusa; le piastrelle costano 1000 euro i.e. Se compro io le piastrelle e le faccio posare paghero’ : 2000 + 200 di iva al 10, 1000 + 220 di iva al 22; TOTALE 3420. Se appalto tutto all’impresa questa se non fa la cresta sul materiale mi fatturera’ 2000 manodopera, 1220 piastrelle totale 3200 a cui poi si applica il 10 di iva, cioe’ TOTALE 3200+320 = 3520. Se invece faccio posa (euro 1000) e installazione di una caldaia che costa 800 i.e. l’impresa e’ autorizzata ad indicare in fattura il valore a cui essa ha acquista escluso di iva (che pure ha pagato al 22) ed a farmi pagare 1000+800 tutto con iva al 10….e risultera’ in credito di iva per il 12% di 800. Ossia il vulnus e’ il funzionamento dell’IVA per i beni non finiti, e dal mio primo esempio mi sembra chiaro che se possibile meglio comprare i materiali in proprio onde evitare una doppia tassazione sui materiali.
            E’ una considerazione corretta?
            Rinnovo i saluti e complimenti!
  52. michele
    16/02/2015 alle 15:38
    Buona sera dottore, volevo chiederle con quale iva (10% o 22%) devo farmi fatturare l’impianto di allarme che mi hanno da poco installato per avere la detrazione fiscale del 50%.
    Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      17/02/2015 alle 12:35
      Aliquota Iva e detrazione fiscale del 50% sono due argomenti distinti e separati.
      In merito all’iva, l’installazione di un impianto di allarme rientra tra i lavori di manutenzione, quindi l’Iva agevolata al 10% si può applicare solo ai servizi ricevuti dalla ditta che ha eseguito i lavori.
      Poi, essendo l’impianto di allarme un bene “significativo”, si può ottenere l’iva al 10% sul costo dell’impianto ma solo in proporzione al valore complessivo dell’opera (legga l’esempio che ho riportato nell’articolo).
      Altro discorso è la detrazione fiscale del 50%: questa si calcola sulla spesa realmente sostenuta nell’anno di imposta, e con il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (fattura intestata al beneficiario della detrazione, pagamento attraverso bonifico bancario per ristrutturazione, eventuali comunicazioni comunali).
  53. Alessandro
    17/02/2015 alle 11:12
    Buongiorno,
    ho appena aperto una pratica per manutenzione straordinaria, ma non mi è chiaro se l’applicazione dell’IVA al 10% sia applicabile su:
    1- Sanitari, rubinetteria e materiale elettrico acquistati da me.
    2- I lavori verranno eseguite da 3 ditte distinte. E’ possibile usufruire dell’IVA agevolata al 10% per tutte e 3 le ditte?
    • Dott. Andrea Mannarà
      17/02/2015 alle 12:39
      Se i lavori sono denunciati come manutenzione straordinaria, la possibilità di richiedere l’Iva agevolata al 10% è concessa solo nel caso in cui i materiali siano acquistati dalla ditta che esegue i lavori, dietro regolare contratto di appalto. L’agevolazione non è ammessa quando l’acquisto è effettuato dal privato.
      Per la rubinetteria e i sanitari da bagno, essendo questi beni significativi, l’Iva al 10% si può applicare non sull’intero importo dei beni, ma solo sulla differenza tra valore complessivo dell’opera e costo dei beni.
      Ciò che si può richiedere, invece, è l’Iva al 10% sui servizi di appalto, cioè sulla manodopera fornita dalla ditta.
      In merito al fatto che i lavori saranno eseguiti da tre ditte differenti, è necessario stipulare con ognuna di esse un contratto di appalto.
  54. Alekos
    17/02/2015 alle 17:59
    Buongiorno dott. Mannará
    Vorrei cortesemente sapere se secondo Lei nell’ ambito di un intervento di manutenzione straordinaria anche la fornitura e posa in opere delle classiche doghe in legno, posate su un nuovo massetto, per un giardino esterno privato possono beneficiare della detrazione del 50 % . Grazie, molti cordiali saluti.
    • Dott. Andrea Mannarà
      18/02/2015 alle 12:20
      No, i lavori di giardinaggio non sono ricompresi tra quelli che possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%.
  55. Fulvio Di Trapani
    18/02/2015 alle 10:24
    Devo procedere a lavori al mio appartamento: sposto alcuni tramezzi, rifaccio tutti gli impianti, cambio porte ed infissi. Si tratta di manutenzione straordinaria? L’appartamento è intestato a me e mia moglie al 50% (comunione di beni). Lo sgravio può essere richiesto anche per mia moglie? Naturalmente, in caso affermativo, provvederà al pagamento delle opere. Devo rispettare qualche criterio nella scelta delle fatture da pagare fra me e mia moglie? I contratti con le ditte esecutrici devono veder anche lei come committente?La ringrazio sentitamente.
    • Dott. Andrea Mannarà
      18/02/2015 alle 12:19
      Dalla descrizione da lei fornita dovrebbe trattarsi di manutenzione straordinaria, ma è bene che si informi presso l’ufficio tecnico del suo comune.
      Se i lavori sono qualificabili come manutenzione straordinaria, allora può usufruire della detrazione fiscale del 50%, sia per lei che per sua moglie. Entrambi dovrete effettuare il pagamento delle fatture a voi intestate mediante bonifico bancario, ed è necessario che i contratti di appalto con le ditte siano stipulati da entrambi i coniugi.
      In merito ai bonifici e alle fatture, se i coniugi sono conviventi e risiedono entrambi nell’immobile oggetto dei lavori, le fatture potranno anche essere cointestate e il bonifico può essere fatto anche da un solo coniuge, riportando però i codici fiscali di entrambi i coniugi quali beneficiari delle detrazioni.
  56. ANTONIO
    18/02/2015 alle 11:16
    buongiorno,
    per il solo montaggio esterno di un bene finito
    si può usufruire dell’iva al 10%
    c’è differenza se è una ristrutturazione lettera
    C/D legge457/78 o se è una manutenzione,
    sempre per il solo montaggio esterno
    grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      18/02/2015 alle 12:16
      L’Iva agevolata al 10% spetta solo sui servizi resi dalla ditta che esegue i lavori di manutenzione o ristrutturazione.
      Un semplice montaggio esterno non credo rientri nelle due casistiche sopra ricordate, quindi va fatturata con Iva aliquota 22%.
  57. Renato
    18/02/2015 alle 16:37
    Buongiorno dott. Mannarà e complimenti per la sua consulenza.
    Mia moglie e io stiamo acquistando da sua sorella (faremo l’atto verso fine anno) la casa di mia suocera mancata da poco per poi trasferirci.I lavori che faremo riguardano una parte edile ,la sostituzione della caldaia e relativi tubi ormai vecchi e inoltre la sostituzione delle porte e delle finestre.Dalla ditta dove abbiamo acquistato porte e finestre e che ci fornirà tutti gli infissi e la mano d’opera per i serramenti che iva dovrà mettere nella fattura?.grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      19/02/2015 alle 10:03
      Trattandosi di lavori di ristrutturazione, ma dovranno essere denunciati come tali al comune, l’acquisto degli infissi interni ed esterni può essere fatto direttamente dal proprietario con applicazione Iva al 10%.
  58. Alessandro
    19/02/2015 alle 12:50
    Buongiorno Dott. Manara,
    ho acquistato un appartamento completamente da ristrutturare, per intenderci rifacimento completo dell’impianto idrico, elettrico e alcune opere murarie interne (abbattimento di due muri).
    Per far ciò, si deve necessariamente rimuovere le pavimentazioni esistenti. La mia domanda nasce spontanea, ossia a fronte di tali opere l’acquisto e la posa di nuova pavimentazione, nella fattispecie parquet, può essere riconducibile all’applicazione dell’iva agevolata al 10%. Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      20/02/2015 alle 17:01
      Trattandosi di lavori di ristrutturazione edilizia, immagino denunciati come tali al comune, l’Iva al 10% si applica sui servizi resi dalla ditta (manodopera) e sui beni forniti dalla ditta per l’esecuzione dei lavori, non sui materiali quali materie prime e semilavorati.
      Sul parquet c’è qualche dubbio, trattandosi di materiali e non di beni finiti. Quindi ritengo che sul parquet vada applicata l’Iva ad aliquota ordinaria.
  59. Sara
    19/02/2015 alle 13:02
    Sto ritrutturando casa, per l’acquisto della banchine e soglie di porte e finestre, l’iva è al 10%?
    Grazie.
    • Dott. Andrea Mannarà
      20/02/2015 alle 16:58
      Riterrei di no, in quanto si tratta di materiali necessari per i lavori.
      Poi, per poter essere più preciso, è necessario considerare la tipologia di lavori che si eseguono, e cioè se si tratta di manutezione o ristrutturazione.
  60. daniele
    19/02/2015 alle 20:14
    Buongiorno dott. Mannarà e complimenti per il suo articolo e consulenze che gentilmente offre. Il mio caso è di ristrutturazione Edlizia COMPLETA (impianti, infissi interni ed esterni, modifiche interne ecc.) in appartamento (prima casa non di lusso!) Con C.I.L.A. presentata come da nuovo decreto sblocca italia. La mia domanda è questa: posso richiedere l’iva al 4%? se si su che cosa? basta produrre modulo dichiarazione precompilato da me ai fornitori e ditte?”beni finiti” esclusi immagino vero?. Grazie Daniele
    • Dott. Andrea Mannarà
      20/02/2015 alle 16:56
      L’Iva agevolata al 4% spetta nel caso di costruzione di abitazione non di lusso da adibire ad abitazione principale, e nel caso di lavori di ristrutturazione – dello stesso immobile – tesi all’eliminazione delle barriere architettoniche.
      Sicuramente può usufruire dell’iva al 10% sui servizi resi dalla ditta.
  61. Renato
    20/02/2015 alle 10:41
    Grazie della sua sollecita risposta.Nel frattempo dalla ditta dove acquistiamo gli infissi ci hanno detto che il 10% può essere applicato solo sulla mano d’opera e non sul materiale?è vero?.Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      20/02/2015 alle 16:50
      Dipende dalla qualifica dei lavori.
      Se si tratta di lavori denunciati come ristrutturazione o restauro edilizio, allora l’iva al 10% si può applicare ai servizi resi dalla ditta (manodopera) e sui beni finiti, quei beni cioè che servono la loro individualità anche se incorporati nell’edificio: è il caso degli infissi.
      Sul materiale, materia prima e semilavorati, invece non è ammessa Iva al 10%.
  62. franca
    20/02/2015 alle 11:10
    Buongiorno, volevo chiederLe se la sostituzione di un tetto relativo ad una pertinenza ( garage) con contemporaneo smaltimento delle lastre eternit contenenti amianto, può usufruire dell’aliquota iva 10% ( ed in base a quale articolo) e se debba essere considerata manutenzione ordinaria o straordinaria per cui agevolabile fiscalmente al 50%.
    Ringrazio anticipatamente x l’attenzione e la risposta
    • Dott. Andrea Mannarà
      20/02/2015 alle 16:47
      La sostituzione di un tetto in un garage dovrebbe essere manutezione ordinaria, ma le consiglio di informarsi con l’ufficio tecnico del suo comune.
      Se, come ritengo, è manutenzione ordinaria, allora l’Iva al 10% si può applicare solo sui servizi resi dalla ditta che esegue i lavori.
      La detrazione fiscale del 50%, invece, non è fruibile in quanto sui lavori di manutezione ordinaria tale detrazione spetta solo quando si tratta di lavori eseguiti nei condomini e non sulle singole abitazioni e relative pertinenze.
  63. Emilio
    20/02/2015 alle 16:13
    Buongiorno Dottore,
    Vedo diversi quesiti sul parquet, e mi sembra di aver capito che la risoluzione n.71 25/06/12 della agenzia entrate, esclude l’iva agevolata al 10% ( di certo in caso di parquet posa flottante )…le chiedo se quindi è esclusa anche la detrazione 2015 al 50%?
    Le chiedo dottore se possibile far luce sulla questione inerente il parquet,
    la ringrazio in anticipo, cordialmente
    • Dott. Andrea Mannarà
      23/02/2015 alle 11:58
      La circolare dell’Agenzia delle Entrate esclude l’applicabilità dell’Iva al 10% sul parquet.
      In merito alla detrazione fiscale del 50%, qui i presupposti sono altri.
      La detrazione spetta se si eseguono lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione su singole unità abitative (nel caso di manutezione ordinaria queste è ammessa solo sulle parti comuni dei condomini).
      Quindi il requisito d’accesso è la denuncia al comune dei lavori, che deveono essere qualificati come manutezione o ristrutturazione.
  64. Gianluca
    21/02/2015 alle 15:37
    Buonasera dottore,
    un’azienda di vigilanza può fatturare al 4% un impianto di allarme ad un cliente privato nell’ambito della costruzione di una nuova abitazione non di lusso? O deve fatturare al 22%?
    Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      23/02/2015 alle 12:03
      L’iva al 4% si applica solo sui servizi resi dalla ditta che esegue i lavori di costruzione di un edificio da adibire ad abitazione principale.
      L’impianto d’allarme può usufruire dell’agevolazione solo se viene acquistato dalla ditta appaltatrice dei lavori e da questa rifatturato al cliente. Ma, in ogni caso, l’acquisto dell’impianto è soggetto comunque ad Iva al 22%.
  65. pietro
    21/02/2015 alle 16:27
    Salve Dottore Mannara complimenti per il suo blog, devo ristrutturare un negozio adibito a parrucchieria, previo comunicazioni al comune di appartenenza, affidando a due ditte differenti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali: rifacimento wc, pavimenti, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, condizionamento ecc.
    Posso usufruire della detrazione fiscale del 50%, e dell’iva al 10%?
    • Dott. Andrea Mannarà
      23/02/2015 alle 12:01
      Nel caso di lavori di manutezione, l’Iva al 10% si applica solo sui servizi resi dalla ditta che esegue i lavori (la manodopera).
      In merito alla detrazione fiscale del 50%, questa compete solo se i lavori sono qualificati come manutezione straordinaria o ristrutturazione edilizia e solo a favore di persone fisiche, non a coloro che operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
      In poche parole, possono usufruire della detrazione del 50% solo le persone fisiche per lavori eseguiti sui propri immobili adibiti a civile abitazione. La detrazione è esclusa per i soggetti con partita Iva.
  66. elena
    22/02/2015 alle 21:09
    Buonasera Dottore,
    Volevo chiederLe se per la sostituzione della caldaia in un appartamento devo presentare qualcosa al comune per poter usufruire della detrazione del 50%.
    Grazie
    • Dott. Andrea Mannarà
      23/02/2015 alle 16:00
      La sostituzione della caldaia dà diritto alla detrazione del 50% solo se la nuova caldaia ha determinati requisiti tecnici e permette un determinato risparmio energetico. Per ciò, è necessario verificare gli standard energetici del nuovo prodotto.
      Inoltre, se la caldaia da sola non permette il raggiungimento delle prestazioni energetiche richieste dalla normativa, per poter godere delle agevolazioni sarà necessario eseguire i lavori sull’intero impianto.
  67. Maurizio
    23/02/2015 alle 12:26
    Salve, riguardo i lavori di ristrutturazione edilizia la detrazione e’ compreso il compenso extra dell’amministratore e il direttore dei lavori ?
    • Dott. Andrea Mannarà
      23/02/2015 alle 15:54
      Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, tra le spese ammesse a godere del beneficio della detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia, ci sono anche le spese per consulenze o prestazioni professionali direttamente inerenti le opere o i lavori da eseguire.
      Se lei parla di compenso amministratore, allora siamo di fronte a lavori di manutenzione su parti comuni di condomini: ritengo che il compenso amministratore non vada incluso tra le spese detraibili.
      Per quanto concerne il direttore tecnico dei lavori, se questo funzione è indispensabile per l’esecuzione dell’opera, allora le relative spese possono essere ammesse al beneficio, altrimenti no.
  68. mara
    24/02/2015 alle 18:41
    Salve Dottore Mannara complimenti per il suo blog, sto facendo dei lavori di “manutenzione straordinaria” nella mia prima casa, volevo sapere se l’IVA agevolata al 10% posso richiederla per l’acquisto di cabine doccia, infissi esterni ed interni, sanitari, stufe, tutti acquistati direttamente da me, e se posso rientrare in IVA agevolata 10% quando la ditta mi fa “fornitura e posa” ad esempio impianto elettrico, e lavori di tinteggiatura. grazie
  69. Luigia Lumia
    24/02/2015 alle 19:07
    Caro lettore, in questo articolo ci sono 171 domande e risposte che puoi leggere per trovare la tua risposta. Se ancora hai dei dubbi posta la tua domanda sul nostroForum nell’apposita discussione dedicata alle Ristrutturazioni

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